Art. 23 
 
                          Anticipo del TFS 
 
  1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione
dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  il
personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la
pensione  quota  100  ai  sensi  dell'articolo  14,   conseguono   il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata
al  momento  in  cui  tale  diritto   maturerebbe   a   seguito   del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici
alla speranza di vita. 
  2. Sulla  base  di  apposite  certificazioni  rilasciate  dall'ente
responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari
all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o
agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS.
Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi,
l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento
e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla
cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo
finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal
trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al
primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75
milioni di euro per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La
garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al
comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di
accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma
8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi'
assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e'
surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per
l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 
  4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso
connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati
di adeguata verifica della clientela. 
  5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero  all'importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui  l'indennita'
di fine servizio comunque denominata sia di importo  inferiore.  Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso  di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma. 
  6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso
della quota capitale. 
  7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti  anche  in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato. 
  8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata
all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo
stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   12   del   citato
          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo  1,  comma  2  del  citato
          decreto  legislativo  n.  165  del  2001,   si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 14. 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   24   del   citato
          decreto-legge n. 201 del  2011,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 15. 
              - Si riporta all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'
          e la giustizia  sociale),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «Art.  37  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). - (Omissis). 
              6.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio.». 
              - Si riporta l'articolo  31  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 31(Garanzie statali). - In allegato allo stato di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze sono elencate le garanzie principali e  sussidiarie
          prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.». 
              - Si riporta l'articolo 2751-bis primo comma, numero 1)
          del codice civile: 
              «2751-bis.  Crediti  per  retribuzioni  e  provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane. 
              Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti
          riguardanti: 
                1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.». 
              - Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
          231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              - Il testo del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O.