Art. 23 Anticipo del TFS 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. 2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma. 6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale. 7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14. - Per il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 15. - Si riporta all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati). - (Omissis). 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 31(Garanzie statali). - In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.». - Si riporta l'articolo 2751-bis primo comma, numero 1) del codice civile: «2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.». - Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. - Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.