Art. 24 
 
                          Detassazione TFS 
 
  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del  Testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a: 
    a) 1,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
dodici mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    b) 3 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    c) 4,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    d) 6 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data; 
    e) 7,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data. 
  2. La disposizione di cui  al  presente  articolo  non  si  applica
sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 19,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
              «Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis). 
              2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
          commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro  dipendente
          di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16  sono
          imponibili per un importo che  si  determina  riducendo  il
          loro ammontare netto di una somma pari  a  L.  600.000  per
          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
          dei periodi di  anzianita'  convenzionale;  per  i  periodi
          inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
          rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a  quello
          ordinario previsto dai contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
          applicata  con  l'aliquota  determinata   con   riferimento
          all'anno in cui e' maturato  il  diritto  alla  percezione,
          corrispondente all'importo che  risulta  dividendo  il  suo
          ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
          pensionistiche di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione  di  anno
          preso  a  base  di  commisurazione,  e   moltiplicando   il
          risultato per dodici. L'ammontare netto  delle  indennita',
          alla cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali
          posti a carico dei lavoratori dipendenti e  assimilati,  e'
          computato  previa  detrazione  di  una  somma   pari   alla
          percentuale di tali indennita' corrispondente al  rapporto,
          alla data del collocamento a riposo o alla data in  cui  e'
          maturato il diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del
          contributo previdenziale  posto  a  carico  dei  lavoratori
          dipendenti  e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva   del
          contributo  stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo  di
          previdenza.».