Art. 25 Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»; c) al comma 4: 1) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono inserite le seguenti: «o decadenza»; 2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»; e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.». 2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti. 3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate. 4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti. 5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza. 6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente. 8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti. ». - Il testo della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31. - Si riporta l'articolo 3, della citata legge n. 400 del 1988: «Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.». - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48: «Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2. 2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.». - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1987, n. 304. - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92). - Si riporta l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444: «Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.». - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPOST e' soppresso. 3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche', per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalita' impiegate in attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale. 7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»; c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare.»; d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio e' composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»; e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e' sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»; f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»; g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»; h) e' aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 8. (Abrogato). 9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. 11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta. 12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie). 13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina. 17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse strumentali e finanziarie. 21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico». 23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. 24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili. 25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma. 26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione. 27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. 30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico. 31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. 31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall' articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo. 31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. 31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell' articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno. 31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell' articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».