Art. 25-bis 
 
Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita'  di
  informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
 
  1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti  in  servizio
presso gli uffici stampa delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in  via  transitoria,  sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in
sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31  ottobre
2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta  dai  singoli
ordinamenti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 5, della citata  legge
          150 del 2000, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Uffici stampa). - (Omissis). 
              5.  Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e   la
          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate
          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale
          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle
          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei
          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici
          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino
          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di
          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque
          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina  riconosciuta  dai   singoli   ordinamenti.   Ai
          giornalisti in servizio  presso  gli  uffici  stampa  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  in  via  transitoria,  sino   alla
          definizione di una specifica disciplina da  parte  di  tali
          enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque  non
          oltre  il  31  ottobre  2019,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».