Art. 25-ter 
 
                       Trasparenza in materia 
                    di trattamenti pensionistici 
 
  1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno  l'obbligo
di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti  precisa
e puntuale informazione  circa  eventuali  trattenute  relative  alle
quote associative sindacali. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.