Art. 26 
 
                Fondo di solidarieta' trasporto aereo 
                       e sistema aeroportuale 
 
  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le
maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
sono riversate alla gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di  cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme
sono riversate  alla  medesima  gestione  nella  misura  del  50  per
cento.». 
  2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di  solidarieta'  per
il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito
ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del  predetto  Fondo  nella
misura del cinquanta per cento». 3. Sono  abrogati  i  commi  5  e  6
dell'articolo 13-ter  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 28  giugno  2012,
          n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva  di  crescita),  come  modificato
          dalla presente legge 
              «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1. A decorrere  dal
          1°  gennaio  2013  e  in  relazione  ai  nuovi  eventi   di
          disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data
          e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego
          (ASpI), con  la  funzione  di  fornire  ai  lavoratori  che
          abbiano perduto involontariamente  la  propria  occupazione
          un'indennita' mensile di disoccupazione. 
              2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'ASpI
          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
          e i soci lavoratori di cooperativa che  abbiano  stabilito,
          con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma
          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  modificazioni,  con
          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo
          determinato  o   indeterminato,   per   i   quali   trovano
          applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma  1,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni, all'articolo  25  della  legge  8
          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
          n. 247, e successive modificazioni. . 
              4. L'indennita' di cui al comma 1  e'  riconosciuta  ai
          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
          occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 
                a)  siano  in  stato  di  disoccupazione   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
                b)  possano   far   valere   almeno   due   anni   di
          assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio
          precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 
              5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di  cui
          al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal  rapporto  di
          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione  consensuale  del
          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come  modificato  dal
          comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
              6. L'indennita' di cui al comma 1  e'  rapportata  alla
          retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli  ultimi
          due anni, comprensiva degli  elementi  continuativi  e  non
          continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa  per  il
          numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per  il
          numero 4,33. 
              7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
          mensile ed e' pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la
          retribuzione  mensile  sia  pari  o  inferiore   nel   2013
          all'importo di 1.180 euro mensili,  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati
          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la
          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo
          l'indennita' e' pari al 75 per cento del  predetto  importo
          incrementata  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  del
          differenziale tra la retribuzione  mensile  e  il  predetto
          importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni   caso
          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo
          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto
          1980, n. 427, e successive modificazioni. 
              8. All'indennita' di cui al comma 1 non si  applica  il
          prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41. 
              9. All'indennita' di cui al  comma  1  si  applica  una
          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          fruizione.   L'indennita'   medesima,   ove   dovuta,    e'
          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
          mese di fruizione. 
              10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennita'  sono
          riconosciuti   i   contributi   figurativi   nella   misura
          settimanale pari alla media delle  retribuzioni  imponibili
          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due
          anni. I  contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
          diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;  essi
          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei
          casi in cui la normativa richieda  il  computo  della  sola
          contribuzione effettivamente versata. 
              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto,
          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori   che
          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI)
          di cui al comma 1  e'  concesso,  per  ogni  mensilita'  di
          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo
          mensile pari al venti  per  cento  dell'indennita'  mensile
          residua che sarebbe stata  corrisposta  al  lavoratore.  Il
          diritto ai benefici economici di cui al presente  comma  e'
          escluso con riferimento a quei lavoratori che  siano  stati
          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa
          dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che
          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di
          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara,
          sotto la propria responsabilita', all'atto della  richiesta
          di avviamento, che non ricorrono le  menzionate  condizioni
          ostative. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  ai
          nuovi eventi di  disoccupazione  verificatisi  a  decorrere
          dalla predetta data: 
                a)   per   i   lavoratori   di   eta'   inferiore   a
          cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1  viene
          corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui
          al comma 20 (mini-ASpI); 
                b) per i lavoratori  di  eta'  pari  o  superiore  ai
          cinquantacinque anni, l'indennita' e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  nei   limiti   delle
          settimane di contribuzione negli ultimi due anni,  detratti
          i periodi di indennita' eventualmente fruiti  negli  ultimi
          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20  del
          presente articolo. 
              12. L'indennita' di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo
          giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  dell'ultimo
          rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
          cui sia stata presentata la domanda. 
              13. Per  fruire  dell'indennita'  i  lavoratori  aventi
          diritto devono, a pena di  decadenza,  presentare  apposita
          domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS,  entro
          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del
          trattamento. 
              14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla
          permanenza   dello   stato   di   disoccupazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni. 
              15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio,  sulla
          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  fino  ad  un
          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di
          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
          legati al nuovo rapporto di  lavoro  possono  essere  fatti
          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattamento   nell'ambito
          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20. 
              17. In caso di svolgimento di attivita'  lavorativa  in
          forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore  al
          limite utile ai fini della  conservazione  dello  stato  di
          disoccupazione, il  soggetto  beneficiario  deve  informare
          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale
          attivita'.  Il  predetto  Istituto  provvede,  qualora   il
          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a
          ridurre il pagamento dell'indennita'  di  un  importo  pari
          all'80 per cento dei proventi preventivati,  rapportati  al
          tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita'  e
          la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la  fine
          dell'anno. La riduzione di cui  al  periodo  precedente  e'
          conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
          dichiarazione  dei   redditi;   nei   casi   di   esenzione
          dall'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi,   e'   richiesta   al   beneficiario   un'apposita
          autodichiarazione   concernente   i    proventi    ricavati
          dall'attivita' autonoma. 
              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione
          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  versata  in
          relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
          accrediti  contributivi  ed  e'  riversata  alla   Gestione
          prestazioni temporanee ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla
          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'
          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo
          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro
          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto
          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in
          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite
          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente comma. 
              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane
          di  contribuzione  di  attivita'  lavorativa  negli  ultimi
          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano
          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  e'
          liquidata un'indennita' di importo pari a  quanto  definito
          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
              21. L'indennita' di cui  al  comma  20  e'  corrisposta
          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  meta'
          delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai  fini
          della durata non sono computati i periodi contributivi  che
          hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. 
              22. All'indennita' di cui al comma 20 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. 
              23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggetto
          assicurato   con   contratto   di    lavoro    subordinato,
          l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio   sulla   base   delle
          comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,  e
          successive modificazioni, fino  ad  un  massimo  di  cinque
          giorni; al termine del periodo di sospensione  l'indennita'
          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta
          sospesa. 
              24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3,  del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  si
          considerano   assorbite,   con   riferimento   ai   periodi
          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   prestazioni   della
          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione
          sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
          dalla presente legge ed in quanto  applicabili,  le  nomine
          gia' operanti in materia di  indennita'  di  disoccupazione
          ordinaria non agricola. 
              25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a
          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  finanziamento  delle
          indennita'  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i
          contributi di cui agli articoli  12,  sesto  comma,  e  28,
          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
              26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai
          contributi di cui al comma 25, le  eventuali  riduzioni  di
          cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005,
          n. 266, nonche' le misure compensative di cui  all'articolo
          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e
          successive modificazioni. 
              27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
          comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
          soci lavoratori delle cooperative di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1970,  n.  602,  il
          contributo e' decurtato della quota  di  riduzione  di  cui
          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, che non sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della
          mancata  capienza  delle  aliquote  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.
          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di  cui  al  periodo
          precedente le suddette quote di  riduzione  risultino  gia'
          applicate,   si    potra'    procedere,    subordinatamente
          all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo  periodo
          del presente comma in assenza  del  quale  le  disposizioni
          transitorie di cui al presente e al successivo periodo  non
          trovano applicazione,  ad  un  allineamento  graduale  alla
          nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e  seguenti,
          con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli  anni
          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,27  per  cento  per
          l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
          per cento annuo  si  procedera'  all'allineamento  graduale
          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei
          Fondi interprofessionali  per  la  formazione  continua  ai
          sensi dell'articolo 25 della legge  21  dicembre  1978,  n.
          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno
          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni  di
          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  vengono  annualmente
          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquota  effettiva   di
          contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni
          anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
          via previsionale, l'andamento  congiunturale  del  relativo
          settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui  ai
          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  garantendo  in  ogni
          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni
          alla  retribuzione  proporzionalmente  non  inferiore  alla
          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di
          riferimento rispetto al livello a regime. 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione   imponibile   ai   fini   previdenziali.   Il
          contributo  addizionale   e'   aumentato   di   0,5   punti
          percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
          tempo determinato, anche in regime di somministrazione.  Le
          disposizioni del precedente periodo  non  si  applicano  ai
          contratti di lavoro domestico. 
              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
          applica: 
                a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
          lavoratori assenti; 
                b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
          delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,  nonche',  per  i
          periodi contributivi maturati dal 1°  gennaio  2013  al  31
          dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
          contratti  collettivi  nazionali  stipulati  entro  il   31
          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative.
          Alle  minori  entrate   derivanti   dall'attuazione   della
          presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214; 
                c) agli apprendisti; 
                d)   ai   lavoratori   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              30. Il contributo addizionale di cui  al  comma  28  e'
          restituito,  successivamente  al  decorso  del  periodo  di
          prova, al datore di lavoro in caso  di  trasformazione  del
          contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione  avviene
          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il  termine
          di sei mesi dalla cessazione  del  precedente  contratto  a
          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  restituzione  avviene
          detraendo  dalle  mensilita'   spettanti   un   numero   di
          mensilita'  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla
          cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 
              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente
          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  all'ASpI,
          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e'  dovuta,  a
          carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni  dodici  mesi  di
          anzianita' aziendale negli ultimi  tre  anni.  Nel  computo
          dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se
          il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita'  o
          se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui  al
          comma 30. 
              32. Il contributo di cui al comma 31  e'  dovuto  anche
          per le interruzioni dei rapporti di  apprendistato  diverse
          dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi  incluso
          il recesso del datore di lavoro ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
          cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 
              33. Il contributo di cui al comma  31  non  e'  dovuto,
          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il
          contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  contributo  di
          cui al comma  31  non  e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)
          licenziamenti  effettuati  in  conseguenza  di   cambi   di
          appalto, ai quali siano succedute assunzioni  presso  altri
          datori di lavoro, in attuazione  di  clausole  sociali  che
          garantiscano  la  continuita'  occupazionale  prevista  dai
          contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale; b) interruzione di rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  di
          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di
          eccedenza del personale di cui  all'articolo  4,  comma  9,
          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non  abbia  formato
          oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
          31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
              36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  all'articolo  2,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  14
          settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine,  la  seguente
          lettera: 
                «e-bis)  assicurazione  sociale  per   l'impiego   in
          relazione alla quale, in via aggiuntiva a  quanto  previsto
          in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
          cui alle precedenti lettere ai sensi  della  disciplina  di
          cui all'articolo 1, comma  773,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
          a decorrere dal 1° gennaio 2013 e'  dovuta  dai  datori  di
          lavoro per gli apprendisti artigiani e  non  artigiani  una
          contribuzione pari all'1,31 per  cento  della  retribuzione
          imponibile ai  fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con
          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le
          disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183». 
              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  di
          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per
          l'identificazione    dell'aliquota    applicabile,     alla
          contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti. 
              38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole:
          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono
          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazione   sociale   per
          l'impiego». 
              39. 
              40. Si decade dalla fruizione delle indennita'  di  cui
          al presente articolo nei seguenti casi: 
                a) perdita dello stato di disoccupazione; 
                b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
          il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
                c) raggiungimento dei requisiti per il  pensionamento
          di vecchiaia o anticipato; 
                d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di
          invalidita',  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per
          l'indennita' erogata dall'ASpI. 
              41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  si
          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di
          restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
          a percepire. 
              42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
          n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
                «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
          l'impiego». 
              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera
          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
          occupazione  intervenuti  fino  al  31  dicembre  2012,  si
          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennita'  di
          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo
          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.   636,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  1939,
          n. 1272, e successive modificazioni. 
              45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi
          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,  e'  disciplinata
          nei seguenti termini: 
                a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni; 
                b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  soggetti   con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi
          per i soggetti con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore  a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni; 
                c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  soggetti  con   eta'
          anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici  mesi  per  i
          soggetti con eta' anagrafica pari o superiore  a  cinquanta
          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i
          soggetti  con  eta'   anagrafica   pari   o   superiore   a
          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  delle   settimane   di
          contribuzione negli ultimi due anni. 
              46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembre  2016  ai  sensi
          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, il  periodo  massimo  di  diritto
          della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1  e
          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'  ridefinito  nei
          seguenti termini: 
                a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal
          1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 
                  1) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  1:
          dodici mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che
          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i
          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
                  2) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  2:
          ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  quarantotto  per  i
          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
                b). 
                  1). 
                  2) 
                c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal
          1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: 
                  1) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  1:
          dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni; 
                  2) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  2:
          dodici mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che
          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i
          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
                d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo  dal
          1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: 
                  1) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  1:
          dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno
          compiuto i cinquanta anni; 
                  2) lavoratori  di  cui  all'articolo  7,  comma  2:
          dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno
          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i  lavoratori
          che hanno compiuto i cinquanta anni. 
              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  procede,  insieme  alle
          associazioni dei datori di  lavoro  e  alle  organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione
          delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza
          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali
          prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
          finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le  maggiori  somme
          derivanti   dall'incremento   dell'addizionale    di    cui
          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43, sono  riversate  alla  gestione
          degli interventi assistenziali e di sostegno alle  gestioni
          previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
          9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono
          riversate alla medesima gestione nella misura  del  50  per
          cento. 
              48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31  gennaio
          2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
          marzo   2005,   n.   43,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 2, dopo le parole:  «e'  destinato»  sono
          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»; 
                b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi
          previdenziali obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni». 
              49.  I  soggetti  tenuti  alla   riscossione   di   cui
          all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7  del
          2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43  del
          2005, come modificato dal comma 48 del  presente  articolo,
          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per   le   spese   di
          riscossione e comunicazione, una somma pari allo  0,25  per
          cento del gettito totale. In caso di inadempienza  rispetto
          agli obblighi di  comunicazione  si  applica  una  sanzione
          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro  12.000.   L'INPS
          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e
          all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689. 
              50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241, e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
          lettera: 
                «h-quinquies) alle somme che i soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni». 
              51. 
              52. 
              53. 
              54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misura
          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per
          coloro che hanno maturato il diritto  entro  tale  data  ai
          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 
              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate. 
              56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: 
                a) il requisito di cui alla lettera e) del comma  51,
          relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
          a tre mesi; 
                b) l'importo dell'indennita' di cui al  comma  52  e'
          elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; 
                c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
          e al relativo onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
          monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  2,
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
          1, si provvede a verificare la rispondenza  dell'indennita'
          di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
          caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
          verificare se la portata effettiva  dell'onere  corrisponde
          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni  della
          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di
          intervento previste dal comma 20 del presente articolo. 
              57. All'articolo 1, comma 79, della legge  24  dicembre
          2007, n. 247, al primo periodo, le  parole:  «e  in  misura
          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2010»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018»  e,  al  secondo
          periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «per
          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al  20
          per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2016». 
              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del
          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la
          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti
          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione
          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:
          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'
          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento
          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in
          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di
          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo. 
              59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la
          sanzione accessoria di cui  al  comma  58,  primo  periodo,
          possono beneficiare,  una  volta  che  la  pena  sia  stata
          completamente eseguita e previa presentazione  di  apposita
          domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 
              60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione
          dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti  previdenziali
          e assistenziali facenti capo  al  soggetto  condannato,  ai
          fini della loro immediata esecuzione. 
              61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
          dei  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza  passata  in
          giudicato per i reati di cui al comma  58,  ai  fini  della
          revoca, con effetto non retroattivo, delle  prestazioni  di
          cui al medesimo comma 58, primo periodo. 
              62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblico
          ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
          elementi utili per ritenere  irregolarmente  percepita  una
          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previdenziale,
          informa  l'amministrazione  competente  per  i  conseguenti
          accertamenti e provvedimenti. 
              63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
          interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
          riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di
          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in  favore
          delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
              64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
              67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a
          tutte le forme di integrazione del  reddito,  si  applicano
          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale in deroga e di mobilita' in  deroga,
          rispettivamente, le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223. 
              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai
          lavoratori  iscritti  alla  gestione  autonoma  coltivatori
          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  gia'
          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le
          aliquote di finanziamento sono comprensive  del  contributo
          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12,
          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2  e  2-bis,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
                b) articolo 7, comma 3, del  decreto-legge  21  marzo
          1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 1988, n. 160; (43) 
                c) articolo 40  del  regio  decreto-legge  4  ottobre
          1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          aprile 1936, n. 1155. 
              70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «qualora la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta o sia cessata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «quando  sussistano  prospettive  di  continuazione  o   di
          ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,  anche  parziale,
          dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
          oggettivi definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali». 
              L'articolo 3 della citata legge n. 223 del  1991,  come
          da ultimo modificato dal  presente  comma,  e'  abrogato  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016. 
              70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di
          gestione di crisi aziendali che prevedono il  ricorso  agli
          ammortizzatori sociali devono essere depositati  presso  il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo
          modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23  luglio
          1991, n. 223; 
                b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio  1991,  n.
          223; 
                c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio  1991,
          n. 223; 
                d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
          1991, n. 223; 
                e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991,
          n. 223; 
                f) articolo 3, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451; 
                g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto  1975,  n.
          427. 
              72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di
          licenziamento collettivo»; 
                b) al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione  di
          mobilita'»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il
          licenziamento  collettivo»  e  le  parole:  «programma   di
          mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma  di
          riduzione del personale»; 
                c)  al  comma  8,  le  parole:  «dalla  procedura  di
          mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
          di licenziamento collettivo»; 
                d) al comma 9, le parole:  «collocare  in  mobilita'»
          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:
          «collocati in mobilita'» sono  sostituite  dalla  seguente:
          «licenziati»; 
                e) al comma 10, le parole: «collocare  in  mobilita'»
          sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e  le  parole:
          «posti  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla   seguente:
          «licenziati». 
              73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23  luglio
          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
          sostituite dalla seguente: «licenziare».». 
              - Si riporta l'articolo 6-quater del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per  l'universita'
          e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali,  per  il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
          altre  misure  urgenti),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 6-quater (Disposizioni in materia di  diritti  di
          imbarco di passeggeri sugli aeromobili). - 1.  All'articolo
          2, comma 11, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive  modificazioni,  che  istituisce   l'addizionale
          comunale  sui  diritti  di  imbarco  di  passeggeri   sugli
          aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) alla lettera a), le parole: «20  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
                b) alla lettera b), le parole: «80  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «60 per cento». 
              2. L'addizionale comunale sui  diritti  di  imbarco  e'
          altresi'   incrementata   di   tre   euro   a   passeggero.
          L'incremento dell'addizionale di cui al presente  comma  e'
          destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare  il  Fondo
          di solidarieta' per il settore del trasporto  aereo  e  del
          sistema aeroportuale,  costituito  ai  sensi  dell'articolo
          1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.  291  e,
          per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
          misura del cinquanta per cento. 
              3.  Le   maggiori   somme   derivanti   dall'incremento
          dell'addizionale, disposto dal comma 2,  sono  versate  dai
          soggetti  tenuti  alla  riscossione  direttamente  su   una
          contabilita' speciale aperta presso la  Tesoreria  centrale
          dello  Stato,   gestita   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale  di
          cui al comma 2. L'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
          (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
          al comma 2 il numero dei passeggeri registrati  all'imbarco
          dagli scali nazionali nel  semestre  precedente,  suddiviso
          tra utenti di voli nazionali e internazionali  per  singolo
          aeroporto. 
              3-bis. La riscossione dell'incremento  dell'addizionale
          comunale di cui al comma 2 avviene a cura  dei  gestori  di
          servizi aeroportuali,  con  le  modalita'  in  uso  per  la
          riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da  parte
          delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
          mese in cui sorge l'obbligo. 
              3-ter. Le somme riscosse  sono  comunicate  mensilmente
          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con
          le  modalita'  stabilite  dall'Istituto  e  riversate  allo
          stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
          di  riscossione,  secondo  le  modalita'   previste   dagli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  predetto  comma  2  si
          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione
          previste dall'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   per   i   contributi
          previdenziali obbligatori. 
              3-quater.  La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter
          costituisce accertamento del credito e da' titolo, in  caso
          di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
          secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta l'articolo 37 della legge 9 marzo 1989  n.
          88   (Ristrutturazione   dell'Istituto   nazionale    della
          previdenza   sociale   e   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              «Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e  di
          sostegno alle gestioni previdenziali). -  1.  E'  istituita
          presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali». 
              2. Il finanziamento della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato. 
              3. Sono a carico della gestione: 
                a) le pensioni sociali di cui all'articolo  26  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153 , e  successive  modificazioni
          ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854  ,  e
          successive modificazioni e integrazioni; 
                b) l'onere delle integrazioni di cui  all'articolo  1
          della legge 12 giugno 1984, n. 222 
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata dal Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori e dall'Ente nazionale di previdenza  e  assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari a quello previsto per l'anno  1988  dall'articolo  21,
          comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale  somma  e'
          annualmente adeguata, con la  legge  finanziaria,  in  base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di  statistica  incrementato  di  un
          punto percentuale; 
                d)   gli   oneri   derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive disposte per legge in  favore  di  particolari
          categorie, settori o territori ivi compresi i contratti  di
          formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e  gli
          oneri relativi a trattamenti di famiglia  per  i  quali  e'
          previsto per legge il concorso dello Stato o a  trattamenti
          di integrazione salariale  straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  1,  comma
          2, lettera a) della legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, o ad  ogni  altro
          trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; 
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; 
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970, n. 622 ,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n.  75  ,
          delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 15 aprile 1985, n.  140  ,  nonche'  delle  quote  di
          pensione, afferenti ai periodi lavorativi  prestati  presso
          le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono  altresi'  a
          carico della gestione tutti gli oneri relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge. 
              4. L'onere di cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
          n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge  3
          giugno 1975, n.  160  ,  all'articolo  27  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11  della  legge  15
          aprile 1985, n. 140 . 
              5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato  ai
          fini della progressiva assunzione degli oneri di  cui  alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri di cui al  presente  articolo  si  provvede  mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione  per
          i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1°  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione    e'    assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita con la legge  finanziaria,  tenendo  anche  conto
          degli  eventuali  apporti  di  solidarieta'   delle   altre
          gestioni. 
              7. Il bilancio della gestione e' unico e, per  ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 
              8. Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi  dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di integrazione salariale straordinaria e  dei  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968, n. 1115 ,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  al  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2,
          lettera  a)  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  quelli
          destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.». 
              - Si  riporta  l'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5
          ottobre 2004, n. 249  (Interventi  urgenti  in  materia  di
          politiche  del   lavoro   e   sociali),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291: 
              «Art. 1-ter. - 1. E' istituito,  presso  l'INPS,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  fondo
          speciale per il sostegno del reddito e  dell'occupazione  e
          della riconversione e  riqualificazione  professionale  del
          personale  del  settore  del  trasporto  aereo,  avente  la
          finalita' di favorire il mutamento ovvero  il  rinnovamento
          delle  professionalita'  ovvero  di  realizzare   politiche
          attive di  sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  dei
          lavoratori del settore, mediante: 
                a)   finanziamento   di   programmi   formativi    di
          riconversione o  riqualificazione  professionale  anche  in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali,  territoriali,
          regionali o comunitari; 
                b) erogazione di specifici trattamenti a  favore  dei
          lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro,
          ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui  al  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da  sospensioni
          temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o  da  processi  di
          mobilita' secondo modalita' da concordare  tra  azienda  ed
          organizzazioni sindacali. 
              2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
          un contributo sulle retribuzioni a  carico  dei  datori  di
          lavoro di tutto il settore del trasporto  aereo  pari  allo
          0,375 per cento e da un contributo a carico dei  lavoratori
          pari allo 0,125 per cento. Il fondo e'  inoltre  alimentato
          da contributi del sistema aeroportuale  che  gli  operatori
          stessi converranno direttamente tra di loro  per  garantire
          la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
          stesso. 
              3. I criteri e le modalita' di gestione del  fondo,  le
          cui prestazioni  sono  erogate  nei  limiti  delle  risorse
          derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti  dagli
          operatori  del  settore  del   trasporto   aereo   con   le
          organizzazioni   sindacali   nazionali   e   di   categoria
          comparativamente piu' rappresentative.». 
              - Si riporta l'articolo 13- ter  del  decreto-legge  24
          giugno 2016, n. 113 (Misure  finanziarie  urgenti  per  gli
          enti territoriali e il territorio), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13-ter (Riduzione dell'addizionale  comunale  sui
          diritti di imbarco per  l'anno  2016).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di
          ridurre gli oneri a carico dei  passeggeri,  l'applicazione
          dell'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
          imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e'
          sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. 
              2.   All'onere   derivante   dal    comma    1,    pari
          complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno  2016,  si
          provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016,  mediante
          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una
          quota corrispondente  dell'avanzo  di  amministrazione  del
          Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo  e
          del sistema aeroportuale, di  cui  all'articolo  1-ter  del
          decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e,  per
          35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Alla  compensazione  in  termini  di
          indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno  2016
          si  provvede  mediante   riduzione   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              3.  Al  ristoro  delle  minori  entrate   dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  il
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel  cui
          stato di previsione e' iscritto l'importo di 60 milioni  di
          euro per l'anno 2016. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. 
              6.».