Art. 26-bis 
 
                  Proroga della cassa integrazione 
                       guadagni straordinaria 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «Per  gli  anni  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»  e  le
parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni
di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50
milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai  commi  1  e  2,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a  180  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in
piani gestionali diversi da quelli di  cui  all'alinea  del  medesimo
comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 22 -  bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
          guadagni  straordinaria  per   riorganizzazione   o   crisi
          aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020  in  deroga
          agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite  complessivo
          di spesa di 100 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  180
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per
          l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
          anche  a  livello  regionale   che   presentino   rilevanti
          problematiche occupazionali con esuberi  significativi  nel
          contesto territoriale, previo  accordo  stipulato  in  sede
          governativa  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche   sociali   con   la   presenza   della   regione
          interessata,  o  delle  regioni  interessate  nel  caso  di
          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o
          piu'   regioni,   puo'   essere   concessa    la    proroga
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
          di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
          2,  sia  caratterizzato  da  investimenti   complessi   non
          attuabili nel limite temporale di  durata  di  ventiquattro
          mesi di cui all'articolo 22, comma  1,  ovvero  qualora  il
          programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
          21, comma 2, presenti piani di recupero  occupazionale  per
          la  ricollocazione  delle  risorse  umane   e   azioni   di
          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite
          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione
          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei
          mesi, qualora il piano di risanamento di  cui  all'articolo
          21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
          a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e  la
          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite
          temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo  22,
          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  puo'
          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione
          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di
          solidarieta' sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora
          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  gia'
          dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5,  e
          si realizzino le condizioni di cui al comma 2. 
              1-bis.   In   presenza   di   piani   pluriennali    di
          riorganizzazione  gia'   oggetto   di   specifico   accordo
          stipulato in sede ministeriale ai sensi del  comma  1,  che
          coinvolgono  imprese  operanti  in  piu'  regioni  con   un
          organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi
          ricadute occupazionali  concentrate  nelle  aree  di  crisi
          complessa, conseguenti alle difficolta' di  implementazione
          delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
          finanziamento, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, valutate le problematiche di ordine  occupazionale
          e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
          i requisiti di cui al medesimo comma 1,  sulla  base  della
          preventiva istruttoria da parte  degli  uffici  competenti,
          puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
          salariale  straordinaria,   al   fine   di   garantire   la
          continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
          Le  mensilita'  di  integrazione  salariale  straordinaria,
          erogate  dall'INPS,  sono   computate   nell'ambito   delle
          mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a  valere
          sulle risorse finanziarie di cui al comma  3.  Qualora  sia
          rigettata l'istanza  ai  sensi  del  comma  1,  si  applica
          l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n.  108,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2002,
          n. 172. 
              2. Ai fini dell'ammissione  all'intervento  di  cui  al
          comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione  volti
          alla salvaguardia occupazionale  che  prevedano  specifiche
          azioni  di  politiche  attive  concordati  con  la  regione
          interessata, o con  le  regioni  interessate  nel  caso  di
          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o
          piu' regioni. 
              3. All'onere derivante dai commi 1  e  2,  pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma  1,  lettera  a)  del
          citato decreto legislativo n. 185 del 2008: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  29,  del   citato   decreto
          legislativo 150 del 2015: 
              «Art. 29 (Riordino degli incentivi). - 1. L'articolo  1
          del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99,  e'
          abrogato. Sono fatti salvi gli effetti  in  relazione  alle
          assunzioni e trasformazioni intervenute prima  dell'entrata
          in vigore del presente decreto, fino a  completa  fruizione
          degli incentivi spettanti. 
              2. Presso il  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          decreto-legge n. 185 del 2008,  viene  creato  un  apposito
          piano gestionale per il finanziamento di  politiche  attive
          del lavoro. 
              3. Sul piano gestionale di cui al comma  2  affluiscono
          le seguenti risorse: 
                a) le risorse di cui all'articolo 1,  comma  12,  del
          decreto-legge n. 76 del 2013, relative  agli  anni  2015  e
          2016; 
                b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.».