Art. 26-ter 
 
        Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria 
      in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In presenza di piani pluriennali di  riorganizzazione  gia'
oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai  sensi
del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con  un
organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi  ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare
tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della
preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo'
autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al
reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione
salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a
valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172». 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga  delle
prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga  concesse  ai
sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, previa  acquisizione  dell'accordo  tra  l'azienda  e  le  parti
sociali per la proroga delle  citate  prestazioni,  integrato  da  un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione  o  dalla
provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel
limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle  regioni
e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  11
          giugno 2002, n. 108, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2002, n. 172: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni   in   materia   di   cassa
          integrazione guadagni  straordinaria).  -  1.  In  caso  di
          concessione del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale, successivamente oggetto di  revoca  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          motivi  non  derivanti  da  comportamenti  illegittimi  dei
          lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti  alla
          restituzione dell'indennita' ricevuta anche se  corrisposta
          in forma diretta da parte dell'INPS.  Per  tali  periodi  i
          lavoratori  hanno  diritto  al  riconoscimento   da   parte
          dell'INPS della contribuzione  previdenziale  figurativa  e
          alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. 
              2. Il recupero dei crediti  relativi  alle  prestazioni
          erogate a favore dei lavoratori, di  cui  al  comma  1,  e'
          effettuato    dall'INPS    direttamente    nei    confronti
          dell'impresa.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  145,  della  citata
          legge n. 205 del 2017: 
              «145.  Al  fine  del  compimento  dei  piani  di  nuova
          industrializzazione, di recupero o di tenuta  occupazionale
          relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita'  di
          crisi  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  delle
          regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle  risorse
          loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le  regioni,
          a seguito di specifici  accordi  sottoscritti  dalle  parti
          presso le unita' di  crisi  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico o delle stesse regioni, possono autorizzare,  per
          un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  le   proroghe   in
          continuita'  delle  prestazioni   di   cassa   integrazione
          guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro  il  31
          dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  44   del   citato   decreto
          legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 44 (Disposizioni  finali  e  transitorie).  -  1.
          Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
          presente   decreto   si   applicano   ai   trattamenti   di
          integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore. 
              2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
          e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
          vigore del presente decreto si computano per la sola  parte
          del periodo autorizzato successiva a tale data. 
              3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
          si applica nei primi 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2,  si
          applicano  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. 
              5. 
              6. Per l'anno  2015  le  regioni  e  province  autonome
          possono  disporre  la  concessione   dei   trattamenti   di
          integrazione salariale e di mobilita', anche in  deroga  ai
          criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto  2014,  n.
          83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
          ad esse  attribuite,  ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota
          disponendo l'integrale copertura  degli  oneri  connessi  a
          carico  delle  finanze  regionali  ovvero   delle   risorse
          assegnate alla regione dell'ambito  di  piani  o  programmi
          coerenti  con   la   specifica   destinazione,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 253, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 228. Gli effetti dei suddetti  trattamenti  non  possono
          prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 
              6-bis. Con riferimento ai trattamenti  di  integrazione
          salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
          vigente, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano possono disporre nell'anno  2016  l'utilizzo  delle
          risorse ad esse attribuite in misura non  superiore  al  50
          per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
          e 3 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali 1° agosto 2014, n. 83473,  ovvero  in  eccedenza  a
          tale quota disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri
          connessi a carico delle finanze regionali o  delle  risorse
          assegnate  alla   regione   o   alla   provincia   autonoma
          nell'ambito di piani o programmi coerenti con la  specifica
          destinazione, ai sensi dell'articolo 1,  comma  253,  della
          legge   24   dicembre   2012,    n.    228,    destinandole
          preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
          cui all'articolo 27 del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
          83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
          n. 134. In alternativa, le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di  Bolzano  hanno  facolta'  di  destinare  le
          risorse di cui al  primo  periodo  ad  azioni  di  politica
          attiva  del  lavoro.  Per  i  trattamenti  di  integrazione
          salariale in  deroga,  il  conguaglio  o  la  richiesta  di
          rimborso  delle  integrazioni  corrisposte  ai   lavoratori
          devono essere effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei
          mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla  scadenza
          del termine di durata della concessione o  dalla  data  del
          provvedimento  di  concessione   se   successivo.   Per   i
          trattamenti conclusi prima della data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  i  sei  mesi  di   cui   al
          precedente periodo decorrono  da  tale  data.  Il  presente
          comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
          assegnazione delle risorse alle  regioni  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per  gli  anni
          2014, 2015  e  2016,  con  esclusione  delle  risorse  gia'
          oggetto di decretazione da  parte  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              6-ter. Per i trattamenti di integrazione  salariale  in
          deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento  diretto
          della prestazione da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso  termine
          previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o  la  richiesta
          di  rimborso.  Trascorso  inutilmente  tale   termine,   il
          pagamento della prestazione e gli oneri  ad  essa  connessi
          rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente". 
              7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
          185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center. 
              8. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
          un rapporto avente ad oggetto  proposte  di  valorizzazione
          della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
          lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla  loro
          ricollocazione. 
              9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
          88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,»,  sono
          aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,». 
              10. All'articolo 37, comma 8, della  legge  n.  88  del
          1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
          le  seguenti:  «e  al  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
          10 dicembre 2014, n. 183,». 
              11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3,  comma
          5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  le  parole   «sottoposte   a
          sequestro o confisca ai sensi della legge 31  maggio  1965,
          n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite  dalle
          seguenti: «che, ai sensi della legge  31  maggio  1965,  n.
          575,  e  successive  modificazioni,  siano   sottoposte   a
          sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata  emessa
          dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
          state  adottate  le  misure  di  cui  all'articolo  32  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»; 
                b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A
          tale fine  l'amministratore  dei  beni  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
          i soggetti nominati in sostituzione del soggetto  coinvolto
          ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
          esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo  al
          curatore, al  liquidatore  e  al  commissario  nominati  in
          relazione alle procedure concorsuali.». 
              Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
          5-bis, della legge n. 223 del  1991,  come  modificato  dal
          presente comma, e' altresi' destinato per l'anno  2015,  in
          via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso  articolo  3,
          comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni  di
          euro  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 
              11-bis.  In  deroga  all'articolo   4,   comma   1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».