Art. 26-quater 
 
          Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 
                      14 settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: 
  «6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga  di
cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da
parte  dell'INPS,  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare
all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento
dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente». 
  2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma  6-ter
dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  introdotto
dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il testo dell'art. 44 del  decreto  legislativo  n.
          148/2015 si veda nei riferimenti normativi all'art. 26-ter.