Art. 26-sexies 
 
           Misure di sostegno del reddito per i lavoratori 
        dipendenti dalle imprese del settore dei call center 
 
  1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, si provvede, nella misura  di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito
per i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  dei  call
center, previste dall'articolo 44, comma 7, del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate
all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.  150,  anche  se  confluite  in  piani  gestionali
diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 18, comma  1,  lettera  a)
          del citato decreto-legge n.  185  del  2008,  si  vedano  i
          riferimenti  normativi  all'articolo   26-bis,   26-ter   e
          26-quater. 
              - Per il testo dell'articolo  44,  del  citato  decreto
          legislativo n.  148  del  2015,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e 26-quater. 
              - Per il testo dell'articolo  29,  comma  3,del  citato
          decreto  legislativo  n.  150  del  2015,   si   vedano   i
          riferimenti  normativi  all'articolo   26-bis,   26-ter   e
          26-quater.