Art. 3 
 
         Ripartizione degli spazi di comunicazione politica 
 
  1. Ai fini del presente Capo I,  in  applicazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
convocazione dei comizi  elettorali  e  la  data  di  chiusura  delle
campagne elettorali, gli spazi che ciascuna  emittente  televisiva  o
radiofonica nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione  politica
riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti  come
segue: 
    a) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione  delle  candidature,  il
tempo disponibile e' ripartito per il  settanta  per  cento  in  modo
paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e
c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2,  comma
1, lettera a), b), c) e d),  in  proporzione  alla  loro  consistenza
parlamentare; 
    b) nel periodo intercorrente tra la data di  presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, il  tempo
disponibile  e'  ripartito,  con  criterio  paritario,  tra  tutti  i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 
  2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna
di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi'
possibile  realizzare   trasmissioni   con   la   partecipazione   di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni  caso,  la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due
settimane.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono   diffuse   con
modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non  udenti.  Nelle
trasmissioni  di  comunicazione  politica  deve  essere   assicurata,
inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli  altri  soggetti,  anche  nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad  essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate  e'  fatta  menzione  della
rinuncia. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori con cicli a cadenza  di  quattordici  giorni  all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00  e  dalle
emittenti radiofoniche  nazionali  all'interno  della  fascia  oraria
compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. 
  5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo  sono
tempestivamente comunicati, tramite  posta  elettronica  certificata,
all'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Le  eventuali
variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime
modalita'. 
  6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma  1,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.