Art. 7 
 
                 Programmi di informazione trasmessi 
                      sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza
di genere e dell'apertura alle diverse  forze  politiche  assicurando
all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle  modalita'
di svolgimento della campagna elettorale,  evitando  di  determinare,
anche  indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o  svantaggio  per
determinate forze politiche. 
  3. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata,
i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare
la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo  come  unico
criterio quello di fornire ai cittadini il massimo  di  informazioni,
verificate e fondate, con il massimo della  chiarezza  affinche'  gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire
specifici orientamenti alla testata.  In  particolare,  osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare  attuazione  al  comma  2,
considerando non solo le presenze e le  posizioni  di  candidati,  di
esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai
partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di  contenuto
politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti
alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei
notiziari  e  dei  programmi  a  contenuto  informativo,  anche   con
riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione  delle  vicende
narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio,
devono risultare  inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al comma  2.  In  particolare,  non  deve
determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del  Governo,
di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali. 
  4. In ossequio al dettato dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515,  le  testate  devono  assicurare  la  puntuale
distinzione tra l'esercizio delle funzioni  istituzionali,  correlate
alla completezza dell'informazione, e l'attivita'  politica  in  capo
agli esponenti  del  Governo  la  cui  presenza  deve  essere  dunque
limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza  e
l'imparzialita' dell'informazione. 
  5. Qualora  il  format  della  trasmissione  preveda  interventi  a
sostegno di una tesi  rilevante  ai  fini  dell'agenda  politica,  e'
necessario garantire uno spazio adeguato anche alla  rappresentazione
di punti di  vista  alternativi  sugli  stessi  temi  allo  scopo  di
assicurare  la  completezza  e   l'imparzialita'   dell'informazione,
garantendo altresi' la verifica di dati emersi dal confronto. 
  6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i  registi  ed  i
conduttori sono tenuti ad un  comportamento  corretto  ed  imparziale
nella gestione del programma - anche in rapporto  alle  modalita'  di
partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell'art. 8
- cosi' da non influire sulla libera  formazione  delle  opinioni  da
parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la  liberta'  di
commento e di critica che, in chiara distinzione tra  informazione  e
opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona. 
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti
politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti  politici
di cui all'art. 2 e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente
rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende  o  fatti
personali di personaggi politici. 
  8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o
manifestare le proprie preferenze di voto. 
  9.  La  coincidenza  territoriale  e   temporale   della   campagna
elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre  consultazioni
elettorali fa si' che i medesimi esponenti politici possano  prendere
parte alle diverse campagne elettorali e dunque  possano  intervenire
nelle  trasmissioni  di  informazione  con   riferimento   sia   alla
trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di
tematiche di rilievo  locale.  Al  fine  di  assicurare  il  rigoroso
rispetto   dei   principi   del    pluralismo,    dell'imparzialita',
dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse  forze  politiche,  le
emittenti  radiotelevisive  hanno   pertanto   l'obbligo   di   porre
particolare  cura  nella  realizzazione  dei  servizi   giornalistici
politici, garantendo oggettive condizioni di parita'  di  trattamento
tra soggetti che concorrono alla stessa competizione  elettorale.  In
particolare, a seconda che le tematiche  trattate  rilevino  ai  fini
della campagna elettorale per le elezioni europee  o  delle  campagne
elettorali  per  le  elezioni   amministrative   e   suppletive,   il
contraddittorio ed il confronto dialettico devono  essere  realizzati
tra  candidati  che  concorrono  alla   stessa   competizione,   onde
assicurare condizioni  di  effettiva  parita'  di  trattamento.  Cio'
rileva,  in  particolare,  per   i   programmi   di   approfondimento
informativo, nei  quali  le  emittenti  devono  prestare  la  massima
attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei  temi
trattati,  affinche'  non  si  determinino,  neanche  indirettamente,
situazioni  di  vantaggio  o  di  svantaggio  per  determinate  forze
politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla
trattazione di temi che riguardino l'una o  l'altra  delle  anzidette
campagne elettorali. 
  10. Qualora le emittenti nazionali  private  intendano  trasmettere
trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle  forze  politiche
devono assicurare una effettiva parita' di trattamento  tra  tutti  i
predetti esponenti. Il principio  delle  pari  opportunita'  tra  gli
aventi diritto puo' essere realizzato, oltre  che  nell'ambito  della
medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un  ciclo  di   piu'
trasmissioni dello stesso programma, organizzate  secondo  le  stesse
modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto.