Art. 8 
 
         Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 
 
  1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e  il  ripristino
degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  che  persegue  le
relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal
presente provvedimento. 
  2. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo l'Autorita' effettua la vigilanza  sulle  reti  televisive
nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna  testata.  anche  in
relazione alla collocazione delle trasmissioni  nelle  diverse  fasce
orarie del palinsesto. 
  3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad  acquisire
ogni settimana dall'Autorita', che ne  assicura  la  trasmissione,  i
dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta  e
a riequilibrare  tempestivamente,  comunque  entro  la  settimana  in
corso,  eventuali  disparita'  di  trattamento   verificatesi   nella
settimana precedente tenuto anche conto delle  diverse  fasce  orarie
del palinsesto. 
  4. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parita'
di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione  di
tutte le opinioni politiche, l'Autorita' verifica,  ogni  quattordici
giorni il tempo di parola complessivamente fruito  da  ogni  soggetto
politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato
tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni  per
il rinnovo della Camera dei deputati nonche', in via sussidiaria, del
numero dei seggi  di  cui  dispone,  alla  data  di  indizione  delle
elezioni di cui  al  presente  provvedimento,  presso  il  Parlamento
europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo  successivo
alla presentazione delle candidature,  anche  in  considerazione  del
numero complessivo di circoscrizioni elettorali in  cui  il  soggetto
politico  ha  presentato  candidature.  Ai  fini   della   decisione,
l'Autorita' valuta anche  il  tempo  di  notizia  fruito  da  ciascun
soggetto  politico  tenendo  anche  conto  dell'agenda  politica  del
periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli  argomenti  trattati
nei  notiziari  anche  in  relazione  alle  effettive  iniziative  di
rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici. 
  5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime  scadenze  indicate
al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del  pluralismo  e,  in
particolare, della parita' di trattamento  tra  soggetti  politici  e
dell'equa  rappresentazione  di  tutte  le  opinioni  politiche   nei
programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata,
tenuto conto dei seguenti elementi: 
    del format, in particolare delle modalita' di  realizzazione  del
contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con
la  presenza  di  esponenti  di  forze  politiche  distinte,   oppure
un'intervista singola; 
    del tipo  di  intervento  a  seconda  se  la  partecipazione  del
soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento  esterno)
o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto
dialettico; 
    della periodicita' di ciascun programma; 
    dell'argomento  trattato,  con   particolare   riferimento   alla
trattazione  di  temi  che   riguardino   le   elezioni   europee   o
amministrative, tenendo anche conto dell'agenda politica del  periodo
oggetto di analisi e  del  dettaglio  degli  argomenti  trattati  nei
programmi anche in relazione alle effettive iniziative  di  rilevanza
politico-istituzionale assunte dai soggetti politici. 
  6. Il direttore  di  testata  deve  assicurare  l'alternanza  e  la
parita',  anche  di  genere,  tra  i  diversi  soggetti  politici  in
competizione,  in  modo  da  garantire   una   partecipazione   equa,
bilanciata e  pluralistica  nell'intero  periodo  elettorale,  e  da'
previa comunicazione all'Autorita' del calendario delle presenze. 
  7. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi
uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti  politici  concorrenti
in violazione del principio della parita' di trattamento,  anche  con
riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse  fasce
orarie del palinsesto, l'Autorita' ordina all'emittente di  procedere
al  riequilibrio  in  favore  del  soggetto  politico   che   risulti
pretermesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'   specificate   nel
provvedimento medesimo. 
  8. Nelle ultime quattro settimane la verifica di cui ai commi 4 e 5
viene effettuata settimanalmente. 
  9. I dati di monitoraggio sono  resi  pubblici  sul  sito  internet
dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata. 
  10. Ai fini della verifica del rispetto delle  disposizioni  recate
dal presente provvedimento,  l'Autorita'  tiene  conto  di  eventuali
rifiuti  dei  soggetti  politici  a  partecipare   a   programmi   di
approfondimento informativo, laddove attestati dall'emittente.