Art. 9 
 
                Illustrazione delle modalita' di voto 
 
  1.  Nei   trenta   giorni   precedenti   il   voto   le   emittenti
radiotelevisive   nazionali   private   illustrano   le    principali
caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento,  con
particolare riferimento al sistema elettorale  e  alle  modalita'  di
espressione del voto, ivi comprese  le  speciali  modalita'  di  voto
previste  per  gli  elettori  diversamente  abili  e  per  i   malati
intrasportabili.