Art. 11. Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario 11.1 - Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario. La qualifica di socio sostenitore ovvero ordinario cessa nel caso di: a) dimissioni volontarie presentate all'Organo statutario o Comitato di iscrizione. Il soggetto dimissionario conserva tutte le prerogative politiche gia' acquisite; b) morte o perdita della capacita' giuridica; c) per ogni altro particolare caso, da valutare nel rispetto dei principi di democraticita' e di contraddittorio tra le parti. 11.2 - Delibera in ordine alla perdita della qualifica di socio. La perdita della qualifica di socio viene accertata e deliberata dal Collegio dei probiviri su richiesta di qualunque socio, nel rispetto del contraddittorio delle parti e secondo le modalita' stabilite nel presente statuto.