Art. 11. 
 
      Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario 
 
    11.1 - Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario. 
    La qualifica di socio sostenitore ovvero ordinario cessa nel caso
di: 
      a) dimissioni volontarie  presentate  all'Organo  statutario  o
Comitato di iscrizione. Il soggetto dimissionario conserva  tutte  le
prerogative politiche gia' acquisite; 
      b) morte o perdita della capacita' giuridica; 
      c) per ogni altro particolare caso, da  valutare  nel  rispetto
dei principi di democraticita' e di contraddittorio tra le parti. 
    11.2 - Delibera in ordine alla perdita della qualifica di socio. 
    La perdita della qualifica di socio viene accertata e  deliberata
dal Collegio dei probiviri  su  richiesta  di  qualunque  socio,  nel
rispetto del contraddittorio  delle  parti  e  secondo  le  modalita'
stabilite nel presente statuto.