Art. 6. Adesione 6.1 - Facolta' di associazione. Possono aderire all'associazione «Confederazione Grande Nord»: a) le donne e gli uomini, maggiori di diciotto anni; b) i giovani che abbiano gia' compiuto sedici anni e che condividano gli ideali e le finalita' dell'associazione. Gli aderenti possono partecipare all'attivita' dell'associazione nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo federale. L'associazione garantisce liberta' di adesione ad ogni persona fisica che riconosca e ne accetti le finalita', i metodi ed i principi fondanti e condivida le decisioni e le impostazioni di volta in volta senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua o religione. Gli organi statutari favoriscono la partecipazione dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico dell'associazione, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, della legge n. 167/2017 e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.