Art. 6. 
 
                              Adesione 
 
    6.1 - Facolta' di associazione. 
    Possono aderire all'associazione «Confederazione Grande Nord»: 
      a) le donne e gli uomini, maggiori di diciotto anni; 
      b) i giovani che  abbiano  gia'  compiuto  sedici  anni  e  che
condividano gli ideali e le finalita' dell'associazione. 
    Gli aderenti possono partecipare all'attivita'  dell'associazione
nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo federale. 
    L'associazione garantisce liberta' di adesione  ad  ogni  persona
fisica che riconosca e  ne  accetti  le  finalita',  i  metodi  ed  i
principi fondanti e condivida le decisioni e le impostazioni di volta
in volta senza alcuna  discriminazione  di  razza,  sesso,  lingua  o
religione. Gli organi statutari  favoriscono  la  partecipazione  dei
singoli  componenti  all'attivita'  di  elaborazione   e   formazione
dell'indirizzo politico dell'associazione, nel  rispetto  della  vita
privata  e  dei  diritti  di  riservatezza,  identita'  personale   e
protezione dei dati personali, ai sensi della  vigente  normativa  in
materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
decreto legislativo n. 196/2003, della  legge  n.  167/2017  e  delle
direttive  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali
(Provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014),  fatte  salve  le  eventuali
future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge
e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.