Art. 10 Operativita' in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso 1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attivita' di distribuzione ne' rinnovare anche tacitamente i rapporti gia' esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da' adeguata evidenza al pubblico. 2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore. 3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private (( e ad ogni altra disposizione )) in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.
Riferimenti normativi - Il Titolo IX (ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 comprende gli articoli da 106 a 121-octies ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 109 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi 1. - 1-ter. (Omissis). 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 e 114-septies del testo unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies). Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in piu' sezioni del registro. (Omissis).". - Il Titolo IX, Capo II, Sezione IV (Violazioni in caso di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento) del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 comprende gli articoli da 116-septies a 116-undecies ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario. - Il riferimento al testo del Titolo XVIII del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 e' riportato nelle Note all'art. 9.