Art. 11 Operativita' nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso 1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 22 e 59-quinquies del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: "Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'IVASS. 2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo." "Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'IVASS. 2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'art. 59-quater.".