Art. 13 Disposizioni fiscali 1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, )) le modalita' e i termini per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.