Art. 2 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente sezione reca la disciplina  transitoria  applicabile
in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza  di
accordo. 
  2. Nella presente sezione l'espressione: 
  a) «banche del Regno Unito» indica le banche aventi sede legale nel
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
  b) «imprese di investimento del Regno Unito» indica le  imprese  di
investimento aventi sede legale nel Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord; 
  c) «imprese di assicurazione del Regno Unito» indica le imprese  di
assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord; 
  d)  «intermediario  assicurativo,  anche  a  titolo  accessorio,  e
riassicurativo  del  Regno  Unito»  indica  qualsiasi   intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo residente o
avente sede legale nel Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del
Nord; 
  e) «istituti di pagamento del Regno Unito» indica gli  istituti  di
pagamento aventi sede legale nel  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord; 
  f) «istituti di moneta elettronica  del  Regno  Unito»  indica  gli
istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
  g) «gestori di fondi del Regno Unito» indica i gestori di Organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi  sede  legale
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
  h) «OICR del Regno Unito» indica gli  OICR  domiciliati  nel  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
  i) «gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito»  indica  i
gestori di una sede di negoziazione  aventi  sede  legale  nel  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 
  l) «data di recesso» indica la data a decorrere dalla  quale  avra'
effetto il recesso del Regno Unito di Gran  Bretagna  e  Irlanda  del
Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi  dell'art.
50 del Trattato sull'Unione europea; 
  m) «periodo transitorio» indica il periodo tra la data di recesso e
il termine del diciottesimo mese successivo; 
  n) «autorita' competenti» indica le autorita' nazionali di settore,
tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente; 
  o) «Testo unico bancario» (TUB) indica  il  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  p) «Testo unico della finanza» (TUF) indica il decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
  q) «Codice delle assicurazioni private»  (CAP)  indica  il  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si  applicano
le  definizioni  previste  dall'art.  1  del  Testo  unico  bancario,
dall'art. 1 del Testo unico della finanza e dall'art.  1  del  Codice
delle assicurazioni private. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  50  del  Trattato
          sull'Unione europea: 
              "Art. 50. 
              1. Ogni Stato membro puo' decidere, conformemente  alle
          proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 
              2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
          intenzione  al   Consiglio   europeo.   Alla   luce   degli
          orientamenti  formulati  dal  Consiglio  europeo,  l'Unione
          negozia e conclude  con  tale  Stato  un  accordo  volto  a
          definire le modalita' del recesso, tenendo conto del quadro
          delle future relazioni con l'Unione. L'accordo e' negoziato
          conformemente all'art. 218, paragrafo 3  del  trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. Esso e' concluso a  nome
          dell'Unione  dal  Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 
              3. I trattati cessano di essere applicabili allo  Stato
          interessato a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
          dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due
          anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo  che  il
          Consiglio   europeo,   d'intesa   con   lo   Stato   membro
          interessato,  decida  all'unanimita'  di   prorogare   tale
          termine. 
              4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio
          europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che
          recede  non  partecipa  ne'  alle  deliberazioni  ne'  alle
          decisioni del Consiglio europeo  e  del  Consiglio  che  lo
          riguardano. 
              Per maggioranza qualificata s'intende  quella  definita
          conformemente all'art. 238, paragrafo  3,  lettera  b)  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
              5. Se lo Stato che ha receduto  dall'Unione  chiede  di
          aderirvi  nuovamente,  tale  richiesta  e'  oggetto   della
          procedura di cui all'art. 49.". 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  1998,  n.  71,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante "Codice delle assicurazioni private" e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13  ottobre   2005,   n.   239,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
                a)  "autorita'   creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
                a-bis) "autorita' di  risoluzione"  indica  la  Banca
          d'Italia nonche' un'autorita' non  italiana  deputata  allo
          svolgimento delle funzioni di risoluzione; 
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria; 
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio; 
                d) "CONSOB" indica la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione; 
                e) "IVASS" indica l'Istituto per la  vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica,
          ossia il sistema di vigilanza  finanziaria  composto  dalla
          BCE e dalle  autorita'  nazionali  competenti  degli  Stati
          membri che vi partecipano; 
                e-ter) "Disposizioni del MVU" indica  il  regolamento
          (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
                f); 
                g) "Stato comunitario" indica lo Stato  membro  della
          Comunita' Europea; 
                g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario
          in cui  la  banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato
          all'esercizio dell'attivita'; 
                g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato  comunitario
          nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha  una  succursale  o
          presta servizi; 
                h)  "Stato  terzo"  indica  lo   Stato   non   membro
          dell'Unione europea; 
                h-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica  uno  Stato
          comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia  instaurato
          una  cooperazione  stretta  con  la  BCE  a   norma   delle
          disposizioni del MVU; 
                i) "legge fallimentare" indica il  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267. 
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno o piu' fra le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,
          sulle  imprese  di   investimento,   sugli   organismi   di
          investimento collettivo del  risparmio,  sulle  imprese  di
          assicurazione e sui mercati finanziari; 
                m). 
              2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana": la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                c) "banca extracomunitaria":  la  banca  avente  sede
          legale in uno Stato terzo; 
                d)  "soggetto  significativo":  i  soggetti  definiti
          dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n.  468/2014,  sui
          quali la BCE esercita la vigilanza diretta  in  conformita'
          delle disposizioni del MVU; 
                d-bis) "soggetto  meno  significativo":  i  soggetti,
          sottoposti a vigilanza  nell'ambito  del  MVU,  diversi  da
          quelli di cui alla lettera d); 
                e) "succursale": una sede che costituisce una  parte,
          sprovvista di personalita'  giuridica,  di  una  banca,  un
          istituto di moneta elettronica o un istituto di  pagamento,
          e  che  effettua  direttamente,  in  tutto  o   in   parte,
          l'attivita'  a  cui  la  banca  o   l'istituto   e'   stato
          autorizzato; 
                f) "attivita' ammesse al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita' di: 
                  1) raccolta  di  depositi  o  di  altri  fondi  con
          obbligo di restituzione; 
                  2) operazioni di prestito (compreso in  particolare
          il credito al consumo, il credito con garanzia  ipotecaria,
          il factoring, le cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
                  3) leasing finanziario; 
                  4) prestazione di servizi di pagamento; 
                  5) emissione  e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 
                  6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
                  7) operazioni per proprio conto o per  conto  della
          clientela in: 
                    -  strumenti  di  mercato   monetario   (assegni,
          cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
                    - cambi; 
                    - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
                    -  contratti  su  tassi   di   cambio   e   tassi
          d'interesse; 
                    - valori mobiliari; 
                  8)  partecipazione  alle  emissioni  di  titoli   e
          prestazioni di servizi connessi; 
                  9) consulenza alle imprese in materia di  struttura
          finanziaria,  di  strategia  industriale  e  di   questioni
          connesse, nonche' consulenza  e  servizi  nel  campo  delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese; 
                  10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
          "money broking"; 
                  11)  gestione  o  consulenza  nella   gestione   di
          patrimoni; 
                  12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
                  13) servizi di informazione commerciale; 
                  14) locazione di cassette di sicurezza; 
                  15) altre attivita' che, in virtu' delle misure  di
          adattamento  assunte  dalle  autorita'  comunitarie,   sono
          aggiunte all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva  in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
                g) "intermediari  finanziari":  i  soggetti  iscritti
          nell'elenco previsto dall'art. 106. 
                h) "stretti legami": i rapporti tra una  banca  e  un
          soggetto italiano o estero che: 
                  1) controlla la banca; 
                  2) e' controllato dalla banca; 
                  3)  e'  controllato  dallo  stesso   soggetto   che
          controlla la banca; 
                  4) partecipa al capitale della banca in misura pari
          almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 
                  5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
          al 20% del capitale con diritto di voto; 
                h-bis) "istituti di moneta elettronica": le  imprese,
          diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
                h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari":
          gli istituti di moneta elettronica  aventi  sede  legale  e
          amministrazione centrale in uno  stesso  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia; 
                h-ter) ''moneta elettronica'':  il  valore  monetario
          memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
          magnetica,  rappresentato  da  un  credito  nei   confronti
          dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni  di
          pagamento come definite all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  che  sia
          accettato  da  persone   fisiche   e   giuridiche   diverse
          dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 
                  1) il valore monetario memorizzato sugli  strumenti
          previsti dall'art. 2, comma  2,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                  2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
          di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
                h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
          altri  strumenti  finanziari  che   attribuiscono   diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                h-quinquies); 
                h-sexies)  "istituti  di  pagamento":   le   imprese,
          diverse  dalle  banche   e   dagli   istituti   di   moneta
          elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; 
                h-septies) "istituti di  pagamento  comunitari":  gli
          istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione
          centrale  in   uno   stesso   Stato   comunitario   diverso
          dall'Italia; 
                h-septies.1)  "servizi  di  pagamento":  le  seguenti
          attivita': 
                  1) servizi che permettono di depositare il contante
          su un  conto  di  pagamento  nonche'  tutte  le  operazioni
          richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
                  2) servizi che permettono prelievi in  contante  da
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
                  3) esecuzione di operazioni di  pagamento,  incluso
          il trasferimento di fondi su un conto di  pagamento  presso
          il prestatore di servizi di pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
                    3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    3.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    3.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  4) esecuzione di operazioni di pagamento  quando  i
          fondi rientrano in una linea di  credito  accordata  ad  un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
                    4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi  gli
          addebiti diretti una tantum; 
                    4.2)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento
          mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
                    4.3) esecuzione di bonifici, inclusi  gli  ordini
          permanenti; 
                  5)  emissione  di  strumenti   di   pagamento   e/o
          convenzionamento di operazioni di pagamento; 
                  6) rimessa di denaro; 
                  7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
                  8) servizi di informazione sui conti; 
                h-octies); 
                h-novies) "personale":  i  dipendenti  e  coloro  che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i) "punto di contatto centrale":  il  soggetto  o  la
          struttura designato dalle banche, dagli istituti di  moneta
          elettronica o dagli istituti di  pagamento  comunitari  che
          operano  sul  territorio  della  Repubblica  in  regime  di
          diritto di  stabilimento,  senza  succursale,  tramite  gli
          agenti di cui all'art. 128-quater. 
              3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
          definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
          h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
          esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              3-bis. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo  amministrativo  e
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione ed ai suoi componenti. 
              3-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
          e ai loro componenti. 
              3-quater. Se non diversamente disposto, ai  fini  della
          disciplina dei servizi di pagamento, nel  presente  decreto
          si applicano le  definizioni  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "legge fallimentare": il regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
                b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
                c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione; 
                d)  'IVASS':  L'Istituto  per  la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
                d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                d-ter) "UE": l'Unione europea; 
                d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
                d-quinquies)  "banca":   la   banca   come   definita
          dall'art. 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; 
                d-sexies) "banca dell'Unione europea" o  "banca  UE":
          la banca avente sede legale e amministrazione  centrale  in
          un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
                e) "societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo  previsto  dall'art.  106  del   T.U.   bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
                f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
                g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
                h); 
                i) 'societa' di investimento  a  capitale  variabile'
          (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa'  per
          azioni a capitale variabile con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
                i-bis) 'societa' di investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
                i-ter)  "personale":  i  dipendenti  e   coloro   che
          comunque operano sulla base di rapporti che ne  determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
                i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il
          FIA  italiano,  riservato  a   investitori   professionali,
          costituito in forma di Sicaf che gestisce  direttamente  il
          proprio  patrimonio  e  che  rispetta  tutte  le   seguenti
          condizioni: 
                  1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
                  2) ha per oggetto esclusivo l'investimento  diretto
          del patrimonio raccolto  in  PMI  non  quotate  su  mercati
          regolamentati di cui all'art. 2 paragrafo  1,  lettera  f),
          primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che  si  trovano
          nella fase di sperimentazione, di costituzione e  di  avvio
          dell'attivita', in deroga all'art. 35-bis, comma 1, lettera
          f); 
                  3) non ricorre alla leva finanziaria; 
                  4) dispone di un capitale  sociale  almeno  pari  a
          quello previsto dall'art. 2327 del codice civile, in deroga
          all'art. 35-bis, comma 1, lettera c); 
                j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr  costituito
          in  forma  di  patrimonio  autonomo,  suddiviso  in  quote,
          istituito e gestito da un gestore; 
                k)  'Organismo   di   investimento   collettivo   del
          risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
          del servizio di gestione collettiva del risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
                k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
                k-ter)  'Oicr  chiuso':  l'Oicr  diverso  da   quello
          aperto; 
                l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
          Sicav e le Sicaf; 
                m) 'Organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
                m-bis)  'Organismi  di  investimento  collettivo   in
          valori  mobiliari  UE'  (OICVM  UE):  gli  Oicr  rientranti
          nell'ambito di  applicazione  della  direttiva  2009/65/CE,
          costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
                m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
                m-quater) 'FIA italiano riservato': il  FIA  italiano
          la  cui   partecipazione   e'   riservata   a   investitori
          professionali e alle categorie di  investitori  individuate
          dal regolamento di cui all'art. 39; 
                m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
                m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
                m-septies) 'fondo europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
                m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                m-octies.1) 'fondo di investimento  europeo  a  lungo
          termine"  (ELTIF):   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; 
                m-novies)  'Oicr  feeder':  l'Oicr  che  investe   le
          proprie attivita'  totalmente  o  in  prevalenza  nell'Oicr
          master; 
                m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
                m-undecies) 'clienti  professionali'  o  'investitori
          professionali': i clienti professionali ai sensi  dell'art.
          6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
                m-undecies.1) 'Business  Angel':  gli  investitori  a
          supporto dell'innovazione che hanno  investito  in  maniera
          diretta o indiretta una somma pari ad  almeno  euro  40.000
          nell'ultimo triennio; 
                m-duodecies) "clienti al dettaglio o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
                n) 'gestione collettiva del risparmio':  il  servizio
          che si realizza  attraverso  la  gestione  di  Oicr  e  dei
          relativi rischi; 
                o) "societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                o-bis)  'societa'  di  gestione  UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
                p) 'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la  societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
                q) 'gestore  di  FIA  non  UE'  (GEFIA  non  UE):  la
          societa' autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE
          con sede legale in uno Stato non appartenente  all'UE,  che
          esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
                q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF; 
                q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
                q-quater) 'depositario dell'Oicr master  o  dell'Oicr
          feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
          ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un  Oicr  UE  o
          non UE, il soggetto autorizzato nello Stato  di  origine  a
          svolgere i compiti di depositario; 
                q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
                r)  "soggetti  abilitati":  le  Sim,  le  imprese  di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto  dall'art.  106  del  T.U.  bancario,  le   banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
                r-bis) "Stato di origine della societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
                r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
                r-ter.1)  "indice  di  riferimento"  o   "benchmark":
          l'indice di cui all'art. 3,  paragrafo  1,  punto  3),  del
          regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-ter.2) "amministratore di indici  di  riferimento":
          la persona fisica o giuridica di cui all'art. 3,  paragrafo
          1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; 
                r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento  (CE)
          n. 1060/2009; 
                r-quinquies) 'agenzia di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
                s) "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":  le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine; 
                t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
                u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
                v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'art. 100,  comma  1,
          lettere b)  e  c);  non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
                w)  "emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani   o
          esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti  finanziari
          quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel  caso  di
          ricevute  di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
          dei valori  mobiliari  rappresentati,  anche  qualora  tali
          valori non sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato; 
                w-bis)   soggetti   abilitati   alla    distribuzione
          assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti  nella
          sezione  d)   del   registro   unico   degli   intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del  2005,  i  soggetti  dell'Unione  europea  iscritti
          nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
          del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali  le  banche,
          le societa' di intermediazione mobiliare e  le  imprese  di
          investimento, anche quando operano con i  collaboratori  di
          cui alla sezione E del registro  unico  degli  intermediari
          assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
          209 del 2005; 
                w-bis.1) «prodotto di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.2)  «prodotto   d'investimento   al   dettaglio
          preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
          4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014.  Tale  definizione  non  include:  1)  i
          prodotti assicurativi  non  vita  elencati  all'allegato  I
          della direttiva 2009/138/CE; 2)  i  contratti  assicurativi
          vita, qualora le prestazioni previste dal  contratto  siano
          dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
          a  lesione,  malattia  o   disabilita';   3)   i   prodotti
          pensionistici che, ai sensi  del  diritto  nazionale,  sono
          riconosciuti come  aventi  lo  scopo  precipuo  di  offrire
          all'investitore  un  reddito  durante  la  pensione  e  che
          consentono  all'investitore  di   godere   di   determinati
          vantaggi;   4)   i   regimi   pensionistici   aziendali   o
          professionali  ufficialmente  riconosciuti  che   rientrano
          nell'ambito di applicazione della  direttiva  2003/41/CE  o
          della  direttiva  2009/138/CE;  5)   i   singoli   prodotti
          pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede  un
          contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali  il
          lavoratore o il datore di  lavoro  non  puo'  scegliere  il
          fornitore o il prodotto pensionistico; 
                w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti  d'investimento  al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di  cui  all'art.  4,  numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
          cui  all'art.  4,  numero  5),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
                w-bis.6) «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:  un
          cliente ai sensi dell'art. 4, numero  6),  del  regolamento
          (UE) n. 1286/2014; 
                w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il  soggetto  che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
                w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
                w-quater) "emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine": 
                  1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  2)  gli  emittenti  titoli  di  debito  di   valore
          nominale  unitario  inferiore  ad  euro  mille,  o   valore
          corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
          in mercati regolamentati italiani o di altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
                  3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai  numeri
          1) e 2), aventi sede legale in uno Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
                  4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
          di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o  i
          cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
                  4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
                w-quater.1) "PMI": fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                w-quinquies)  "controparti  centrali":   i   soggetti
          indicati nell'art. 2, punto 1),  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
                w-sexies)   "provvedimenti   di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
                  1)  l'amministrazione  straordinaria,  nonche'   le
          misure adottate nel suo ambito; 
                  2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4; 
                  3) le misure,  equivalenti  a  quelle  indicate  ai
          punti  1  e  2,  adottate  da  autorita'  di  altri   Stati
          dell'Unione europea; 
                w-septies)   "depositari   centrali   di   titoli   o
          depositari centrali":  i  soggetti  indicati  nell'art.  2,
          paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
                a) azioni di societa' e altri titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
                b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
          ricevute di deposito relative a tali titoli; 
                c) qualsiasi altro valore mobiliare che  permetta  di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
              2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi
          strumento riportato nella Sezione C  dell'Allegato  I.  Gli
          strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il  regolamento  di  cui  all'art.  18,   comma   5,   puo'
          individuare: 
                a) gli altri contratti derivati di cui  al  punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
                b) gli altri contratti derivati di cui al  punto  10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
              2-ter. Nel presente decreto  legislativo  si  intendono
          per: 
                a) "strumenti  derivati":  gli  strumenti  finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c); 
                b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari  che
          fanno riferimento a merci o attivita'  sottostanti  di  cui
          all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),  nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c),  quando  fanno  riferimento   a   merci   o   attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
                c) "contratti derivati su prodotti energetici C6":  i
          contratti di opzione,  i  contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
              3. 
              4. 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
                a) negoziazione per conto proprio; 
                b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
                c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base  di
          un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
                c-bis) collocamento senza  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
                d) gestione di portafogli; 
                e) ricezione e trasmissione di ordini; 
                f) consulenza in materia di investimenti; 
                g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
                g-bis)   gestione   di   sistemi    organizzati    di
          negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita diretta. 
              5-bis.1. Per  "sistema  multilaterale"  si  intende  un
          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari. 
              5-ter. Per "internalizzatore  sistematico"  si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto
          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un
          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori
          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto
          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo
          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento
          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto
          medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
              5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
          si propone, nelle sedi di  negoziazione  e/o  al  di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies. Per "consulenza in materia di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative a strumenti finanziari. 
              5-septies.1. Per "esecuzione di ordini  per  conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
              5-septies.2.  Per  "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
              5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario   abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art.
          31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in  qualita'  di
          agente  collegato,  esercita  professionalmente   l'offerta
          fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
              5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
          per: 
                a)  "sistema  multilaterale  di   negoziazione":   un
          sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento
          o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo
          interno e in base a regole non discrezionali, di  interessi
          multipli di acquisto e  di  vendita  di  terzi  relativi  a
          strumenti finanziari, in modo da  dare  luogo  a  contratti
          conformemente alla parte II e alla parte III; 
                b) "sistema organizzato di negoziazione": un  sistema
          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o  da  un
          sistema  multilaterale   di   negoziazione   che   consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
                c) "sede di negoziazione": un mercato  regolamentato,
          un sistema  multilaterale  di  negoziazione  o  un  sistema
          organizzato di negoziazione. 
              5-octies.1.  Per  "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
              5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per
          le piccole e medie imprese e per  le  imprese  sociali"  si
          intende una piattaforma on line che  abbia  come  finalita'
          esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
          rischio da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese,  come
          definite dall'art.  2,  paragrafo  1,  lettera  (f),  primo
          alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129,  delle  imprese
          sociali e degli organismi di  investimento  collettivo  del
          risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
          in piccole  e  medie  imprese  nonche'  della  raccolta  di
          finanziamenti tramite obbligazioni o  strumenti  finanziari
          di debito da parte delle piccole e medie imprese. 
              5-decies. 
              5-undecies. 
              5-duodecies. Per  "imprese  sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del decreto legislativo  3  luglio
          2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
              6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-bis.1.  Per  "controllante"  si  intende   un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
              6-bis.2.  Per  "controllata"  si   intende   un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
              6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la  situazione
          nella quale due o piu' persone fisiche  o  giuridiche  sono
          legate: 
                a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal  fatto  di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
                b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
          esistente  tra   un'impresa   controllante   e   un'impresa
          controllata, in tutti i casi di cui all'art. 22,  paragrafi
          1 e 2, della  direttiva  2013/34/UE,  o  relazione  analoga
          esistente tra persone fisiche e  giuridiche  e  un'impresa,
          nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di  un'impresa
          controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa
          controllante che e' a capo di tali imprese; 
                c) da un legame duraturo tra due o tutte le  suddette
          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di
          controllo. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
              6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si  intende
          la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
          informatizzato  determina   automaticamente   i   parametri
          individuali  degli  ordini,   come   ad   esempio   l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
              6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si  intende
          un accordo in base al quale un membro o un  partecipante  o
          un cliente di una sede di negoziazione consente a un  terzo
          l'utilizzo   del   proprio   codice    identificativo    di
          negoziazione  per  la  trasmissione  in   via   elettronica
          direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
          uno strumento finanziario, sia nel caso  in  cui  l'accordo
          comporti l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura
          del membro, del partecipante o del cliente, o di  qualsiasi
          sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante  o
          cliente per trasmettere  gli  ordini  (accesso  diretto  al
          mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale  utilizzo
          (accesso sponsorizzato). 
              6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica  ad
          alta   frequenza"   si   intende   qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
                a)  infrastrutture  volte  a  ridurre  al  minimo  le
          latenze di rete e di  altro  genere,  compresa  almeno  una
          delle strutture per l'inserimento algoritmico  dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
                b)    determinazione    da    parte    del    sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'or-dine  senza  intervento  umano  per  il
          singolo ordine o negoziazione, e 
                c) elevato  traffico  infra-giornaliero  di  messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
              6-octies.  Per  "negoziazione  matched  principal"   si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
              6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si  intende
          l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
          servizio o prodotto come  parte  di  un  pacchetto  o  come
          condizione  per  l'ottenimento  dello  stesso   accordo   o
          pacchetto. 
              6-decies. Per  "deposito  strutturato"  si  intende  un
          deposito quale definito all'art. 69-bis, comma  1,  lettera
          c), del T.U. bancario che e' pienamente  rimborsabile  alla
          scadenza in  base  a  termini  secondo  i  quali  qualsiasi
          interesse o  premio  sara'  rimborsato  (o  e'  a  rischio)
          secondo una formula comprendente fattori quali: 
                a) un indice o una combinazione di indici, eccetto  i
          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
                b) uno strumento finanziario o una combinazione degli
          strumenti finanziari; 
                c) una merce o combinazione di merci o di altri  beni
          infungibili, materiali o immateriali; o 
                d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi  di
          cambio. 
              6-undecies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                a)  "dispositivo  di  pubblicazione  autorizzato"   o
          "APA": un soggetto autorizzato  ai  sensi  della  direttiva
          2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni  concluse
          per  conto  di  imprese  di  investimento  ai  sensi  degli
          articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
                b)  "fornitore   di   un   sistema   consolidato   di
          pubblicazione" o "CTP": un soggetto  autorizzato  ai  sensi
          della  direttiva  2014/65/UE  a  fornire  il  servizio   di
          raccolta    presso    mercati    regolamentati,     sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  sistemi  organizzati   di
          negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
          gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
          13,  20  e  21  del  regolamento  (UE)  n  600/2014  e   di
          consolidamento delle suddette  informazioni  in  un  flusso
          elettronico di dati attualizzati in continuo, in  grado  di
          fornire informazioni sui prezzi e sul volume  per  ciascuno
          strumento finanziario; 
                c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o  "ARM":
          un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE
          a segnalare le informazioni di dettaglio  sulle  operazioni
          concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM  per  conto
          delle imprese di investimento; 
                d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un
          dispositivo di pubblicazione  autorizzato  (APA)  o  di  un
          sistema  consolidato  di  pubblicazione  (CTP)  o   di   un
          meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); 
                e) "fornitore di servizi di comunicazione  dati":  un
          APA, un CTP o un ARM. 
              6-duodecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                a)   "Stato   membro   d'origine   dell'impresa    di
          investimento": 
                  1) se l'impresa  di  investimento  e'  una  persona
          fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha  la  propria
          sede principale; 
                  2) se l'impresa  di  investimento  e'  una  persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
                  3)  se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui   e'
          soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale,
          lo  Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  sua  direzione
          generale; 
                b)    "Stato    membro    d'origine    del    mercato
          regolamentato": lo Stato membro in  cui  e'  registrato  il
          mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di
          tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale,  lo
          Stato  membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
          generale; 
                c) "Stato membro d'origine di un APA, di  un  sistema
          consolidato   di   pubblicazione   o   di   meccanismo   di
          segnalazione autorizzato": 
                  1) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,
          il meccanismo di  segnalazione  autorizzato  o  il  sistema
          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo
          Stato membro in cui tale persona ha  la  propria  direzione
          generale; 
                  2) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,
          il meccanismo di  segnalazione  autorizzato  o  il  sistema
          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo
          Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
                  3)  se,  in  base  al  diritto  nazionale  cui   e'
          soggetto, il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione non ha  una  sede  legale,  lo
          Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale. 
              6-terdecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
                a)   "Stato    membro    ospitante    l'impresa    di
          investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato  membro
          d'origine,  in  cui  un'impresa  di  investimento  ha   una
          succursale o presta servizi di  investimento  e/o  esercita
          attivita' di investimento; 
                b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato":
          lo Stato membro in  cui  un  mercato  regolamentato  adotta
          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla
          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri
          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 
              6-quaterdecies. Per "prodotto energetico  all'ingrosso"
          si  intende  un  prodotto  energetico  all'ingrosso   quale
          definito all'art. 2,  punto  4,  del  regolamento  (UE)  n.
          1227/2011. 
              6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"  si
          intendono i contratti derivati connessi a prodotti  di  cui
          all'art. 1 e all'allegato  I,  parti  da  I  a  XXIV/1  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013. 
              6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende  uno
          dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
                a) l'Unione europea; 
                b)  uno  Stato  membro,  ivi  inclusi  un  ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
                c) in caso di Stato membro federale, un membro  della
          federazione; 
                d) una societa' veicolo per conto  di  diversi  Stati
          membri; 
                e) un ente finanziario internazionale  costituito  da
          due o piu'  Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare
          risorse e fornire assistenza finanziaria  a  beneficio  dei
          suoi membri che stanno affrontando  o  sono  minacciati  da
          gravi crisi finanziarie; o 
                f) la Banca europea per gli investimenti. 
              6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
              6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
                a) permetta al cliente di memorizzare informazioni  a
          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
                b) che  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle
          informazioni memorizzate.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 1. Definizioni 
              1. Agli effetti del codice delle assicurazioni  private
          si intendono per: 
                a) assicurazione contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'art. 2, comma 3; 
                b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'art. 2, comma 1; 
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
                d) attivita' riassicurativa: 
                  1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti  da
          un'impresa di assicurazione, anche di  uno  Stato  terzo  o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
                  2)  la   copertura   fornita   da   un'impresa   di
          riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato
          membro  dell'Unione  europea,  autorizzato   dall'Autorita'
          competente dello Stato membro  di  origine  e  che  rientri
          nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; 
                e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
                f) attivita' in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
                g)  autorita'  di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
                g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1)  "AEAP"  o  "EIOPA":  Autorita'  europea   delle
          assicurazioni e delle pensioni aziendali  e  professionali,
          istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  2)  "ABE"  o  "EBA":  Autorita'  bancaria  europea,
          istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  3)  "AESFEM"  o  "ESMA":  Autorita'  europea  degli
          strumenti  finanziari  e   dei   mercati,   istituita   con
          regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli  atti  dell'Unione  di  cui  all'art.  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita'
          di vigilanza  di  gruppo  determinata  ai  sensi  dell'art.
          207-sexies; 
                h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
                l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una
          struttura permanente ma flessibile per la cooperazione,  il
          coordinamento e  l'agevolazione  del  processo  decisionale
          nell'ambito della vigilanza del gruppo; 
                l-bis.1) compenso: qualsiasi  commissione,  onorario,
          spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici  economici
          di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio  o  incentivo
          finanziario  o  non  finanziario,  offerti  o  forniti   in
          relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; 
                l-ter)   concentrazione   dei   rischi:   tutte    le
          esposizioni al rischio che  comportano  perdite  potenziali
          sufficientemente  ampie  da  mettere   a   repentaglio   la
          solvibilita' o la  posizione  finanziaria  dell'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione; 
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                m-bis)   controparte   centrale   autorizzata:    una
          controparte  centrale  che  ha  ottenuto  un'autorizzazione
          conformemente all'art. 14 del regolamento (UE) n.  648/2012
          o che e' stata  riconosciuta  in  base  all'art.  25  dello
          stesso Regolamento; 
                m-ter)  consulenza:   l'attivita'   consistente   nel
          fornire raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su
          richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in
          relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; 
                n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'art. 2, commi  1  e  3,  nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
                n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
          intermediario assicurativo,  intermediario  assicurativo  a
          titolo accessorio o impresa di assicurazione; 
                n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:
          funzione matematica che assegna ad un elenco  esaustivo  di
          eventi futuri mutualmente  esclusivi  una  probabilita'  di
          realizzazione; 
                n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del
          merito  di  credito»:  un'agenzia  di   rating   creditizio
          registrata o certificata  in  conformita'  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio  o
          una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi  esenti
          dall'applicazione di tale regolamento; 
                n-quater) effetti di diversificazione:  la  riduzione
          dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o
          di   riassicurazione   o    del    gruppo    dovuta    alla
          diversificazione della loro attivita', derivante dal  fatto
          che il risultato sfavorevole  di  un  rischio  puo'  essere
          compensato dal  risultato  piu'  favorevole  di  un  altro,
          quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
                n-quinquies)  esternalizzazione:  l'accordo  concluso
          tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione  e  un
          fornitore   di   servizi,   anche   se   non    autorizzato
          all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa,
          in base  al  quale  il  fornitore  di  servizi  esegue  una
          procedura,  un  servizio  o  un'attivita',  direttamente  o
          tramite sub  esternalizzazione,  che  sarebbero  altrimenti
          realizzati   dall'impresa    di    assicurazione    o    di
          riassicurazione stessa; 
                o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
                p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303; 
                q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285; 
                q-bis) funzione: in un sistema di governo societario,
          la capacita' interna  all'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di
          governo societario comprende la funzione  di  gestione  del
          rischio, la funzione  di  verifica  della  conformita',  la
          revisione interna e la funzione attuariale; 
                r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi
          quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3,  qui
          di seguito indicati: 
                  1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di
          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
                  2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora
          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita'; 
                  3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'art.  123,  13   (r.c.   generale)   e   16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                    1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
                    2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti
          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 
                    3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle
          duecentocinquanta unita'. 
              Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
                r-bis) gruppo: un gruppo: 
                  1)  composto  da  una   societa'   partecipante   o
          controllante, dalle sue societa'  controllate  o  da  altre
          entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le
          sue  societa'  controllate  detengono  una  partecipazione,
          nonche' da societa' legate da direzione unitaria  ai  sensi
          dell'art. 96; ovvero 
                  2) basato  sull'instaurazione,  contrattuale  o  di
          altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra
          tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o
          altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 
                    2.1) una delle imprese  eserciti  effettivamente,
          tramite  un   coordinamento   centralizzato,   un'influenza
          dominante   sulle   decisioni,   incluse    le    decisioni
          finanziarie, di  tutte  le  imprese  che  fanno  parte  del
          gruppo; e 
                    2.2) la costituzione e lo  scioglimento  di  tali
          relazioni  ai   fini   del   titolo   XV   siano   soggetti
          all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del
          gruppo;  laddove  l'impresa  che  esegue  il  coordinamento
          centralizzato  e'  considerata  l'impresa  controllante   o
          partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
          controllate o partecipate; 
                s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione autorizzata; 
                t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2; 
                u-bis) impresa di assicurazione  captive:  un'impresa
          di assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,
          diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          o  da  un  gruppo  di  imprese  di   assicurazione   o   di
          riassicurazione a cui si applica la  direttiva  2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa non  finanziaria,  il  cui
          scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente  per
          i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o
          di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte  l'impresa
          di assicurazione captive; 
                v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'art. 2; 
                aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria mista ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera
          bb-bis); 
                bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai
          sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis):  una  societa'
          controllante diversa da  un'impresa  di  assicurazione,  da
          un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa
          di  riassicurazione,  da  un'impresa   di   riassicurazione
          extracomunitaria,   da   un'impresa    di    partecipazione
          assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria
          mista ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  lettera  bb-bis),
          sempreche' almeno una delle  sue  imprese  controllate  sia
          un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione
          avente sede legale nel territorio della Repubblica; 
                bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  v),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
                cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:
          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa
          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione
          o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE
          oppure controllata da un'impresa  non  finanziaria  il  cui
          scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente
          per  i  rischi  dell'impresa  o  delle   imprese   che   la
          controllano o di una o piu' imprese del gruppo  di  cui  fa
          parte l'impresa di riassicurazione captive; 
                cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:
          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale
          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
                cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
                  1) un ente creditizio, un ente  finanziario  o  una
          societa'  strumentale  di  cui  all'art.  4,  n.  18),  del
          regolamento (UE) 575/2013; 
                  2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
                  3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 4,
          n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
                  4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista
          ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera bb-bis); 
                cc-quinquies) intermediario  assicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o riassicurazione o da  un  dipendente  della
          stessa e diversa da un intermediario assicurativo a  titolo
          accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita'
          di distribuzione assicurativa; 
                cc-sexies)  intermediario  riassicurativo:  qualsiasi
          persona  fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione o da  un  dipendente  di
          essa, che avvii o svolga a titolo  oneroso  l'attivita'  di
          distribuzione riassicurativa; 
                cc-septies)  intermediario  assicurativo   a   titolo
          accessorio: qualsiasi persona fisica o  giuridica,  diversa
          da uno dei soggetti  di  cui  alla  lettera  d),  comma  2,
          dell'art.  109,  che  avvii  o  svolga  a  titolo   oneroso
          l'attivita'  di   distribuzione   assicurativa   a   titolo
          accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  1) l'attivita'  professionale  principale  di  tale
          persona fisica o giuridica e' diversa  dalla  distribuzione
          assicurativa; 
                  2)  la  persona  fisica  o  giuridica  distribuisce
          soltanto determinati prodotti  assicurativi,  complementari
          rispetto ad un bene o servizio; 
                  3) i prodotti assicurativi in questione non coprono
          il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno  che  tale
          copertura  non  integri  il  bene   o   il   servizio   che
          l'intermediario fornisce nell'ambito  della  sua  attivita'
          professionale principale; 
                dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'art. 13  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135; 
                ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'
          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un
          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come
          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono
          esigibili; 
                gg); 
                hh); 
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
                ii-bis) misura del rischio:  la  funzione  matematica
          che assegna un importo monetario ad una data  distribuzione
          di probabilita' prevista e cresce  monotonicamente  con  il
          livello  di  esposizione  al  rischio  sottostante  a  tale
          distribuzione; 
                ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
                ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida,
          direttamente  o   indirettamente,   ad   un'altra   impresa
          nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona  fisica  o
          giuridica strettamente legata alle imprese  nell'ambito  di
          tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,  contrattuale  o
          meno, e a fini o meno di pagamento; 
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296; 
                mm-bis)  partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o
          tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento  o  piu'
          dei diritti di voto o del capitale di una  societa',  anche
          per il tramite di societa' controllate,  fiduciarie  o  per
          interposta  persona  o  comunque  di  una  percentuale  che
          consente  l'esercizio  di  una  influenza  notevole   sulla
          gestione di tale societa'; 
                mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,
          diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei  diritti
          di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o  di
          riassicurazione o comunque la partecipazione  che  consente
          l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale
          impresa; 
                nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o  comunque  i  diritti  previsti  dall'art.
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                oo); 
                pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
                ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi
          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'art. 2; 
                ss-bis) prodotto  di  investimento  assicurativo:  un
          prodotto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 2),  del
          regolamento  (UE)  n.  1286/2014.  Tale   definizione   non
          include: 
                  1)  i  prodotti  assicurativi  non  vita   elencati
          all'allegato   I   della   direttiva   2009/138/CE    (Rami
          dell'assicurazione non vita); 
                  2)  i  contratti  assicurativi  vita,  qualora   le
          prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in
          caso  di  decesso  o  per  incapacita'  dovuta  a  lesione,
          malattia o disabilita'; 
                  3) i  prodotti  pensionistici  che,  ai  sensi  del
          diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi  lo  scopo
          precipuo di offrire all'investitore un reddito  durante  la
          pensione e che  consentono  all'investitore  di  godere  di
          determinati vantaggi; 
                  4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
          ufficialmente riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione della direttiva 2003/41/CE o  della  direttiva
          2009/138/CE; 
                  5) i singoli prodotti pensionistici per i quali  il
          diritto nazionale richiede un  contributo  finanziario  del
          datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il  datore  di
          lavoro non  puo'  scegliere  il  fornitore  o  il  prodotto
          pensionistico; 
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
                uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa    o    riassicurativa;    con     riferimento
          all'intermediazione, per succursale si intende una  agenzia
          o una succursale situata in uno Stato membro diverso  dallo
          Stato membro di origine,  inclusa  l'organizzazione  di  un
          semplice   ufficio   gestito   da   personale    dipendente
          dell'intermediario ovvero da una persona  indipendente,  ma
          incaricata  ad  agire  in   modo   permanente   per   conto
          dell'intermediario stesso; 
                vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
                  1) considerazione esplicita e materiale del  valore
          del denaro in rapporto al tempo; 
                  2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
                vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante  da  oscillazioni  del  merito  di   credito   di
          emittenti di titoli, controparti e debitori  nei  confronti
          dei quali l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
          e' esposta in  forma  di  rischio  di  inadempimento  della
          controparte, di rischio di spread o di  concentrazione  del
          rischio di mercato; 
                vv-bis.2)  rischio  di  liquidita':  il  rischio  che
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia  in
          grado di liquidare  investimenti  ed  altre  attivita'  per
          regolare i  propri  impegni  finanziari  al  momento  della
          relativa scadenza; 
                vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o
          di  variazione  sfavorevole  della  situazione  finanziaria
          derivante, direttamente o indirettamente,  da  oscillazioni
          del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle
          attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; 
                vv-bis.4) rischio di sottoscrizione:  il  rischio  di
          perdita  o  di  variazione  sfavorevole  del  valore  delle
          passivita' assicurative dovuto  ad  ipotesi  inadeguate  in
          materia di fissazione di prezzi  e  di  costituzione  delle
          riserve tecniche; 
                vv-bis.5) rischio operativo: il  rischio  di  perdite
          derivanti  dall'inadeguatezza  o   dalla   disfunzione   di
          procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi
          esogeni; 
                vv-bis.6)  sistemi  di  garanzia:  sistemi   per   lo
          svolgimento, in Italia  o  all'estero,  delle  funzioni  di
          salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in
          particolare per la gestione e la risoluzione di  situazioni
          di crisi; 
                vv-bis.7) societa'  controllante:  una  societa'  che
          esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, anche  per  il
          tramite  di  societa'   controllate,   fiduciarie   o   per
          interposta persona; 
                vv-bis.8) societa' controllata:  una  societa'  sulla
          quale e' esercitato il controllo  ai  sensi  dell'art.  72,
          anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie  o
          per interposta persona; 
                vv-bis.9)  societa'  partecipante:  la  societa'  che
          detiene una partecipazione; 
                vv-bis.10) societa' partecipata: la societa'  in  cui
          e' detenuta una partecipazione; 
                vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
                vv-quater)  supporto  durevole:  qualsiasi  strumento
          che: 
                  1)   permetta   al   contraente   di    memorizzare
          informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano
          accessibili per la futura consultazione durante un  periodo
          di  tempo  adeguato  ai  fini   cui   sono   destinate   le
          informazioni stesse; e 
                  2)  consenta  la  riproduzione   inalterata   delle
          informazioni memorizzate; 
                zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede
          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione; 
                aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;
          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della
          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
                ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
                eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal
          quale l'impresa opera; 
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
                  1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si
          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni
          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi
          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso
          contratto di assicurazione; 
                  2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
                  3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
                  4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
                  4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
                  4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si
          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
                ggg)  Stato  membro  d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il  rischio  o   dell'impresa   di   riassicurazione;   con
          riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e'  una
          persona fisica, per Stato membro di origine, si intende  lo
          Stato di residenza dell'intermediario; se  e'  una  persona
          giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata  la
          sede  legale,  o  se  assente,  la  sede   principale,   da
          intendersi come il luogo a partire  dal  quale  e'  gestita
          l'attivita' principale; 
                ggg-bis) Stato  membro  ospitante:  lo  Stato  membro
          diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o
          presta  servizi;  con  riferimento  all'intermediazione  si
          intende  lo  Stato  membro,  diverso  dallo  Stato   membro
          d'origine,  in  cui   l'intermediario   ha   una   presenza
          permanente o una stabile organizzazione  o  in  cui  presta
          servizi; 
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
                iii) stretti legami:  il  rapporto  fra  due  o  piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
                  1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; 
                  2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per
          il tramite di societa' controllate, societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona, almeno pari al dieci per cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
                  3) un legame in base al  quale  le  stesse  persone
          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o
          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di
          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando
          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
                iii.1) vendita a  distanza:  qualunque  modalita'  di
          vendita che, senza la  presenza  fisica  e  simultanea  del
          distributore e del contraente, possa essere  impiegata  per
          il collocamento a  distanza  di  contratti  assicurativi  e
          riassicurativi; 
                iii-bis) tecniche  di  mitigazione  del  rischio:  le
          tecniche che consentono all'impresa di assicurazione  o  di
          riassicurazione di trasferire una parte o la totalita'  dei
          rischi ad un terzo; 
                lll) testo unico bancario: il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
                nnn) testo unico in materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
                ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
                ppp)    Ufficio    nazionale    di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
                qqq) unita' da diporto: il natante definito  all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
          recante il codice della nautica da diporto; 
                rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.".