Art. 4 
 
        Cessazione dei servizi e delle attivita' dei soggetti 
                 del Regno Unito operanti in Italia 
 
  1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i  gestori  di  fondi
del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul  territorio
della Repubblica, nonche' gli  istituti  di  moneta  elettronica  del
Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime  di
libera  prestazione  dei  servizi  o  tramite   agenti   o   soggetti
convenzionati cosi' come le banche e le imprese di  investimento  del
Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera
prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall'art.
1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali  su
richiesta come individuati ai sensi dell'art. 6,  comma  2-quinquies,
lettera  b),  e  comma  2-sexies,  lettera  b),  del   TUF,   cessano
l'attivita' entro la data di recesso. Al fine di evitare  pregiudizio
ai clienti, sono fatte salve le  operazioni  necessarie  all'ordinata
chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile,
e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi  dalla  data  di
recesso,  con  l'osservanza  dei  termini   di   preavviso   per   lo
scioglimento dei contratti. Nel predetto termine  di  sei  mesi  tali
soggetti proseguono l'attivita' svolta precedentemente alla  data  di
recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla  data
di recesso, senza possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di
rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 
  2. Entro quindici giorni (( dalla data di recesso )), i soggetti di
cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli  altri  soggetti  con  cui
intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorita'
competenti le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione
dell'attivita'. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano,  in  quanto
compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e  alle
imprese di investimento di cui all'art. 3, commi da 1 a 5,  nei  casi
in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all'art. 3;  b)
non abbiano presentato  le  istanze  di  cui  all'art.  3.  Nel  caso
indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui  al  comma  1
del presente articolo decorre  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle istanze. 
  4. In deroga a quanto disposto dal comma  3,  alle  banche  e  alle
imprese di investimento del Regno Unito e' consentito di continuare a
gestire gli eventi del ciclo  di  vita  dei  contratti  derivati  non
soggetti a compensazione da parte di una controparte  centrale  (over
the counter), anche nei  casi,  di  seguito  elencati,  in  cui  cio'
implichi la modifica di tali contratti  o  la  conclusione  di  nuovi
contratti: 
  a) per l'ipotesi di mancata notifica ai sensi dell'art. 3, commi  3
e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso,  per
i sei mesi successivi a tale data; 
  b)  per  l'ipotesi  di  non  presentazione  dell'istanza  ai  sensi
dell'art. 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine
del periodo consentito per la presentazione dell'istanza stessa,  per
i sei mesi successivi a tale data. 
  5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui  ai
commi 1 e 3 nell'esercizio dell'attivita'  riservata  precedentemente
svolta, la cessazione dell'attivita' non comporta modifica dei  tempi
e modalita' del pagamento degli interessi nonche'  del  rimborso  del
capitale da parte del cliente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 1 del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle Note all'art.
          2. 
              - Il testo dei commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6
          del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e'  riportato
          nelle Note all'art. 3.