Art. 5 
 
Prestazione dei servizi e  delle  attivita'  da  parte  dei  soggetti
          italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso 
 
  1. Salvo quanto previsto  dall'art.  6,  comma  1,  le  banche,  le
imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli  istituti  di
moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i  gestori  di  fondi
EuVECA,  EuSEF  e  ELTIF  e  gli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del  Testo  unico  bancario,  aventi
sede legale in  Italia  e  che  alla  data  di  recesso  operano  sul
territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo
transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel  rispetto
delle disposizioni previste nel Regno Unito. 
  2. La notifica alle autorita' competenti e'  effettuata  entro  tre
giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le
modalita' previste dalle autorita' competenti. 
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare
sul territorio del  Regno  Unito  oltre  il  periodo  transitorio,  a
condizione che, entro dodici mesi anteriori  alla  fine  del  periodo
transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza  prevista
per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'. 
  (( 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso
abbiano gia' presentato  istanza  di  autorizzazione  alle  autorita'
competenti per lo  svolgimento  delle  relative  attivita'  non  sono
tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.".