Art. 8 Tutela dei depositanti e degli investitori 1. Le banche di cui all'art. 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'art. 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'art. 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. 2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all'art. 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data. 5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'art. 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformita' (( all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro )) 14 novembre 1997, n. 485. 6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di cui all'art. 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all'art. 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attivita' secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
Riferimenti normativi - Il Titolo IV, Capo I, Sezione IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 96 a 96-quater.4 (SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI) ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente degli articoli 96.1 e 96.2 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 96.1 Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia 1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, se: a) e' improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'art. 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione. 4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'art. 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo. 5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso sistema di garanzia." "Art. 96.2. Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse 1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio' e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia. 2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE. 3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato. 4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori. 6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso rischio e con sufficiente diversificazione. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 (Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi): "Art. 3. Informazioni da fornire ai depositanti 1. Le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela, secondo quanto previsto dall'art. 16 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. 2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono messe a disposizione gratuitamente secondo le modalita' previste per i fogli informativi dalle disposizioni della Banca d'Italia adottate ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, al depositante e' consegnato, opportunamente compilato, il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti» di cui all'Allegato I della direttiva 2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante e' attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole. 4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di deposito previste ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, includono la conferma che il deposito e' ammesso al rimborso e un riferimento al modulo di cui al comma 3, nonche' l'indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente. Almeno una volta all'anno, al depositante e' fornita una versione aggiornata del modulo. 5. Il sito web del sistema di garanzia contiene le informazioni necessarie per i depositanti, in particolare quelle relative alla procedura e alle condizioni della tutela fornita dal sistema di garanzia. 6. Le banche non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facolta' di indicare negli annunci pubblicitari relativi ai contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela il deposito pubblicizzato. 7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni analoghe, nonche' in caso di recesso o esclusione da un sistema di garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le informazioni previste dall'art. 16, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2014/49/UE, per iscritto o attraverso altro supporto durevole, entro i termini e con gli effetti previsti dalla medesima direttiva. 8. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente articolo, anche al fine di coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono altresi' prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi contengano informazioni ulteriori rispetto a quella consentita dal comma 6. 9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' il comma 8 del medesimo art. 144. Si applicano altresi' l'art. 128 e il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 96-quater.3 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 96-quater.3. Adesione ad altro sistema di garanzia 1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne da' comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la banca e' tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'art. 96.2, comma 3. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 59. Sistemi d'indennizzo 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di vigilanza. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485 (Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari): "Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione. 1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'art. 6, comma 2. 2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi. 3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dagli atti costitutivi di cui all'art. 2, comma 1. Il sistema di indennizzo puo' effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in: a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada; c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non e' previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b). 4. Il sistema di indennizzo puo' stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a cio' autorizzate sia in ragione del ramo di attivita' sia in ragione dell'entita' dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 35 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997): "Art. 35. Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega. 1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo; b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovra' riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva; c) demandare alle competenti autorita' di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicita'; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle norme applicabili.".