((Art. 6 bis 
 
Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella
                           Regione Puglia 
 
  1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel
settore oleario, ubicati nei territori della Regione  Puglia,  che  a
causa delle gelate eccezionali verificatesi dal  26  febbraio  al  1°
marzo 2018 hanno interrotto l'attivita' molitoria e hanno  subito  un
decremento   del   fatturato   rispetto   al   valore   mediano   del
corrispondente periodo del triennio 2016-2018,  come  risultante  dai
dati relativi alle movimentazioni di olive registrati  nel  SIAN,  e'
concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al  fine  di
favorire la ripresa produttiva. 
  2. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione  e  il
calcolo del contributo di cui al comma  1  e  per  il  riparto  delle
risorse tra le imprese interessate sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali  e  del  turismo  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto del  limite  massimo  di  spesa  di  8
milioni di euro per l'anno 2019. 
  3. Il contributo di  cui  al  comma  1  e'  erogato  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  di
cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
          27 dicembre 2013,  n.  147  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)»: 
              «6. In attuazione dell'art. 119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».