((Art. 8 bis 
 
            Modifica all'art. 54 del decreto legislativo 
                       19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 214, e' sostituito dal seguente: 
    «5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9, commi 1  e
2, e' punito con la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli  obblighi
di cui all'art. 8, comma 1, e' punito con la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  214  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 54. (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che  il
          fatto  costituisca   reato,   per   le   violazioni   delle
          disposizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le
          sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 
              2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
          nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od  altre  voci
          in violazione dei divieti di cui agli articoli 5,  6,  7  e
          7-bis  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. 
              3. Chiunque  non  rispetta  i  divieti  di  diffusione,
          commercio e detenzione di organismi nocivi,  dei  vegetali,
          dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
          6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
              3-bis.  Chiunque  non  consente  agli  incaricati   del
          Servizio fitosanitario  l'effettuazione  dei  controlli  in
          attuazione del presente decreto e' punito con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00  euro
          a 6.000,00 euro. 
              4.  Chiunque  esercita  attivita'   di   produzione   e
          commercio dei vegetali, prodotti  vegetali  ed  altre  voci
          disciplinati dal presente decreto in assenza o  sospensione
          delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e  26
          nonche' dalle normative nazionali emanate  in  applicazione
          del  presente  decreto,   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00  euro
          a 15.000,00 euro. 
              ((5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'art. 9,
          commi 1 e 2, e' punito con la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 250 a euro  1.500.  Chiunque
          non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 516 a euro 30.000.)) 
              6. Chiunque, in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art.  19,  dichiara  di  propria  produzione   vegetali
          prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
              7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio  al
          pubblico  o  per  finalita'  diverse  dall'uso   personale,
          vegetali, prodotti vegetali od  altre  voci  ed  omette  di
          conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante  e
          di iscriverne gli estremi nei propri  registri,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
              8. Chiunque acquista  vegetali,  prodotti  vegetali  od
          altre voci, al fine di  commercializzarli  all'ingrosso  ed
          omette di iscrivere gli estremi  dei  loro  passaporti  nei
          propri registri e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          del pagamento  di  una  somma  da  euro  2.000,00  ad  euro
          12.000,00. 
              9. Chiunque, in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda  da  parte
          dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21,
          comma 1, lettera g), ovvero  ne  ostacola  l'attivita',  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 
              10. Chiunque in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 19, non ottempera agli obblighi  di  cui  all'art.
          21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro  a
          600,00 euro. 
              11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
          dall'art. 25 senza  l'autorizzazione  prescritta  dall'art.
          26,  oppure  commercializzi  imballaggi  con   il   marchio
          IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          1.500,00 euro a 9.000,00 euro. 
              12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non  emette
          o non compila correttamente il passaporto delle  piante  in
          ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro. 
              13. Chiunque in  possesso  dell'autorizzazione  di  cui
          all'art. 26, non ottempera agli obblighi  di  cui  all'art.
          27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art.  29,  commi
          1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500,00   euro   a
          3.000,00 euro. 
              14. Chiunque non osservi  gli  obblighi  ed  i  divieti
          fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e  33,
          comma 1, in relazione all'introduzione,  alla  circolazione
          ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
          nelle   zone   protette   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  2.500,00
          ad euro 15.000,00. 
              15. Chiunque  modifica  la  destinazione  d'uso  di  un
          vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in  modo
          tale   da   non   rispettare   quella    riportata    sulla
          documentazione che accompagna originariamente  tale  merce,
          e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
              16. L'importatore od il suo  rappresentante  in  dogana
          che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo
          anticipo, al Servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,
          prodotti  vegetali  o  altre  voci,  soggetti  a  controllo
          fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
          che omette di notificare,  preventivamente  e  con  congruo
          anticipo, al Servizio  fitosanitario  regionale  competente
          per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni  di  vegetali,
          prodotti vegetali o altre  voci,  ai  sensi  dell'art.  39,
          comma 3, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  250,00  euro  a  1.500,00  euro
          (110). 
              17. L'importatore od il suo  rappresentante  in  dogana
          che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39,
          comma 2, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 
              18.  Chiunque   introduce   nel   territorio   italiano
          vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci,  soggetti  a
          controllo   fitosanitario,    senza    la    documentazione
          prescritta, o con documentazione non  conforme,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              19.  Chiunque   introduce   nel   territorio   italiano
          vegetali, prodotti  vegetali  o  altre  voci,  privi  della
          prescritta autorizzazione del  Servizio  fitosanitario,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 
              20. Chiunque,  in  violazione  delle  misure  ufficiali
          adottate ai  sensi  degli  articoli  15  e  40,  introduce,
          detiene o pone in commercio vegetali, prodotti  vegetali  o
          altre voci, per i  quali  i  controlli  fitosanitari  hanno
          avuto esito non  favorevole,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00  euro
          a 30.000,00 euro. 
              21.  Chiunque  sostituisce  i  vegetali,   i   prodotti
          vegetali o altre voci,  oggetto  delle  ispezioni  eseguite
          conformemente  all'art.  43,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  3.000,00
          ad euro 18.000,00. 
              22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art.  45
          che cede a qualunque titolo materiali prima dello  svincolo
          ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene
          agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni  impartite
          dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi  dell'art.  50,
          comma  1,  lettera  g),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro  a
          3.000,00 euro. 
              24. Chiunque non osserva il divieto di messa  a  dimora
          di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1,  lettera  i),  ha
          l'obbligo  di   provvedere   alla   loro   estirpazione   e
          distruzione entro quindici giorni dalla notifica  dell'atto
          di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
          obbligo  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro;  gli
          organi  di  vigilanza  dispongono  altresi'  l'estirpazione
          delle piante ponendo a carico dei trasgressori le  relative
          spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso  si
          tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19  e  di
          soggetti che, in base ai dati conservati  nelle  Camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   si
          occupano  professionalmente  della   progettazione,   della
          realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini. 
              25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena  disposti
          dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
          decreti  ministeriali  emanati  conformemente  al  presente
          decreto,  in  impianti  non  in   possesso   del   previsto
          riconoscimento o con  modalita'  non  conformi  alle  norme
          vigenti, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 
              26.   Chiunque,   dopo   essere   stato    riconosciuto
          responsabile della trasgressione di una delle  prescrizioni
          contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi  ne
          trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da  infliggere
          e' sottoposto anche alla sospensione  delle  autorizzazioni
          regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un  periodo  non
          superiore a centoventi giorni. 
              26-bis.  Per  le  violazioni  alle   disposizioni   del
          presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
          articolo,  si  applica  la  sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. 
              26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque
          elimini o manometta contrassegni o  sigilli  apposti  dagli
          ispettori  fitosanitari,  e'  punito   con   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 
              26-quater. I fornitori accreditati ai  sensi  di  legge
          per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
          delle   specie   vegetali,   previste    dalla    normativa
          comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi  alle
          analisi  di  laboratorio  presso   laboratori   accreditati
          nonche' presso i laboratori della  rete  nazionale  di  cui
          all'art. 53 del presente decreto, o che  sono  inadempienti
          riguardo alla messa  a  disposizione  dei  risultati  delle
          medesime   analisi,   sono   puniti   con   una    sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 
              27. Per quanto non espressamente previsto dal  presente
          decreto  si  applicano  le  disposizioni  della  legge   24
          novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni.  I
          Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad  irrogare
          le sanzioni. I relativi proventi  affluiscono  nei  bilanci
          dei suddetti enti e devono essere destinati  esclusivamente
          al    potenziamento    delle    attivita'    dei    Servizi
          fitosanitari.».