((Art. 8 ter 
 
Misure per il contenimento  della  diffusione  del  batterio  Xylella
                             fastidiosa 
 
  1. Al fine di ridurre  la  massa  di  inoculo  e  di  contenere  la
diffusione  della  batteriosi,  per  un  periodo  di  sette  anni  il
proprietario, il conduttore o il  detentore  a  qualsiasi  titolo  di
terreni  puo'   procedere,   previa   comunicazione   alla   regione,
all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta  dalla  Xylella
fastidiosa,  con  esclusione  di  quelli  situati   nella   zona   di
contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789  della
Commissione, del 18  maggio  2015,  e  successive  modificazioni,  in
deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio  1945,  n.  475,  e  ad  ogni  disposizione
vigente anche  in  materia  vincolistica  nonche'  in  esenzione  dai
procedimenti di valutazione di impatto ambientale  e  di  valutazione
ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 
  2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  con
centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perche'
localizzati in  aree  delimitate  alla  Xylella  fastidiosa,  possono
essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre  e
commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate
di cui all'art. 1 della decisione di esecuzione (UE)  2015/789  della
Commissione, del 18 maggio 2015,  e  successive  modificazioni.  Tali
soggetti devono garantire la tracciabilita' della produzione e  della
commercializzazione  delle  suddette   piante   e   devono   altresi'
assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e  da
organismi nocivi di qualita' e che sia  garantita  la  corrispondenza
varietale oltre ad eventuali altri  requisiti  definiti  dai  Servizi
fitosanitari regionali. 
  3. All'art. 1, comma 107, primo periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite  le
seguenti: «nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  6
aprile   2018,   finalizzati   al   contenimento   della   diffusione
dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa». 
  4. La legna pregiata derivante da  capitozzature  ed  espianti,  se
destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata
anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla  regione,  che  ne
regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e  tronchi,
prive di ogni vegetazione, provenienti da piante  ospiti  situate  in
una zona delimitata ai  sensi  della  decisione  di  esecuzione  (UE)
2015/789  della  Commissione,  del  18  maggio  2015,  e   successive
modificazioni, possono  essere  liberamente  movimentate  all'esterno
della suddetta zona.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si segnala che la decisione  di  esecuzione  (UE)  n.
          2015/789 della Commissione  e'  relativa  alle  misure  per
          impedire l'introduzione e la diffusione  nell'Unione  della
          Xylella fastidiosa. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del  decreto
          legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475  recante
          «Divieto di abbattimento di alberi di olivo»: 
              «Art. 1. 
              1. E' vietato  l'abbattimento  degli  alberi  di  olivo
          oltre il numero di cinque ogni  biennio,  salvo  quanto  e'
          previsto nell'art. 2. 
              Il divieto riguarda  anche  le  piante  danneggiate  da
          operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi
          causa, sempre che possano essere  ricondotte  a  produzione
          con speciali operazioni colturali. 
              Art. 2. 
              L'abbattimento degli alberi di olivo per  i  quali  sia
          accertata  la  morte  fisiologica  ovvero   la   permanente
          improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli
          che, per eccessiva fittezza  dell'impianto,  rechino  danno
          all'oliveto,  puo'  essere  autorizzato  dalla  Camera   di
          commercio, industria e  agricoltura,  che  provvedera'  con
          deliberazione  della  Giunta   camerale,   a   seguito   di
          accertamento  sull'esistenza   delle   condizioni   stesse,
          eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.». 
              - Si segnala che il decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152 reca norme in materia ambientale. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  214  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali»: 
              «Art.  20  (Iscrizione  al   Registro   ufficiale   dei
          produttori). - 1. Devono iscriversi al  Registro  ufficiale
          dei  produttori   (RUP)   operante   presso   il   Servizio
          fitosanitario nazionale: 
                a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art.  19  che
          producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato
          V, parte A, o importano i prodotti di cui  all'allegato  V,
          parte B; 
                b) i produttori, i centri di raccolta  collettivi,  i
          centri di trasformazione,  i  commercianti  autorizzati  ai
          sensi  dell'art.  19,  che  commercializzano   all'ingrosso
          tuberi di Solanum  tuberosum  L.  destinati  al  consumo  o
          frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,  Poncirus  Raf.  e
          relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di  detti
          vegetali; 
                c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto
          l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. 
              2. I soggetti di  cui  al  comma  1  devono  presentare
          richiesta  di  iscrizione   al   Registro   ufficiale   dei
          produttori  (RUP)  al  Servizio   fitosanitario   regionale
          competente per territorio ove ha sede il centro  aziendale,
          indicando  almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  IX.   Se
          posseggono  centri  aziendali  in  piu'   Regioni,   devono
          presentare richiesta di iscrizione presso ciascun  Servizio
          fitosanitario regionale competente per territorio. 
              3. Il Servizio fitosanitario  regionale,  esaminata  la
          richiesta  di  iscrizione  e  verificato  il  possesso  dei
          requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi  di
          cui  all'art.  21  e  22,   provvede   all'iscrizione   dei
          richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione  che
          riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 
              4. Il  Servizio  fitosanitario  regionale  non  procede
          all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non  ricorrono
          le condizioni di cui all'art. 21 e 22. 
              5. I Servizi  fitosanitari  regionali  sono  tenuti  ad
          inviare i dati relativi al RUP  al  Servizio  fitosanitario
          centrale  per  la  tenuta  del   Registro   nazionale   dei
          produttori, secondo le modalita' da esso stabilite. 
              6. Sono esonerati dall'iscrizione  al  RUP  i  «piccoli
          produttori», cioe' coloro che producono e vendono  vegetali
          e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati
          come impiego finale,  nell'ambito  del  mercato  locale,  a
          persone o acquirenti non professionalmente impegnati  nella
          produzione dei vegetali, a  condizione  che  presentino  ai
          Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante
          il  possesso  di  tale  requisito,  fatte   salve   diverse
          disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie. 
              6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione  al  RUP
          coloro che introducono occasionalmente  e  per  documentati
          motivi nel territorio  della  Repubblica  italiana  piccoli
          quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed  altre  voci
          di cui all'allegato V parte B.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  107  della
          legge  30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», cosi' come
          modificato dalla presente legge: 
              «107.  Per  l'anno  2019,  sono  assegnati  ai   comuni
          contributi per investimenti per la messa  in  sicurezza  di
          scuole, strade,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale
          nonche' per la realizzazione degli interventi previsti  dal
          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
          forestali  13  febbraio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  80  del  6  aprile  2018,   finalizzati   al
          contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella
          fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di  euro.
          I contributi di cui al periodo precedente  sono  assegnati,
          entro  il  10  gennaio  2019,  con  decreto  del  Ministero
          dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai  2.000
          abitanti nella misura di 40.000 euro  ciascuno,  ai  comuni
          con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura  di
          50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e
          10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno  e  ai
          comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000  abitanti  nella
          misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,
          il  Ministero  dell'interno  da'  comunicazione  a  ciascun
          comune dell'importo del contributo ad esso spettante.».