((Art. 8 quater 
 
              Piano straordinario per la rigenerazione 
                       olivicola della Puglia 
 
  1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia
e, in particolare, di sostenere  la  rigenerazione  dell'olivicoltura
nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni  della
zona di contenimento, nello stato di previsione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituito
un fondo per la  realizzazione  di  un  Piano  straordinario  per  la
rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione  pari  a  150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello  sviluppo
economico, previo parere della Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione  degli  interventi
in esso previsti. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  di
cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
          27 dicembre 2013,  n.  147  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)»: 
              «6. In attuazione dell'art. 119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».