Art. 5 Esecuzione delle visite 1. Le visite sono effettuate da funzionari di un organismo riconosciuto-autorizzato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente decreto. 2. La societa', o, in assenza, l'armatore o un suo rappresentante, allo scopo di sottoporre a visita una nave per le finalita' di cui al regolamento e al presente decreto, inoltra apposita richiesta all'organismo riconosciuto-autorizzato trasmettendone copia all'autorita' marittima sede di iscrizione della nave.