Art. 5 
 
                       Esecuzione delle visite 
 
  1.  Le  visite  sono  effettuate  da  funzionari  di  un  organismo
riconosciuto-autorizzato dall'amministrazione ai sensi  dell'art.  13
del presente decreto. 
  2. La societa', o, in assenza, l'armatore o un suo  rappresentante,
allo scopo di sottoporre a visita una nave per le finalita' di cui al
regolamento  e  al  presente  decreto,  inoltra  apposita   richiesta
all'organismo    riconosciuto-autorizzato    trasmettendone     copia
all'autorita' marittima sede di iscrizione della nave.