Art. 6 Rilascio e vidimazioni dei certificati 1. A seguito di una visita iniziale o di rinnovo dalla quale risulti la rispondenza della nave alle prescrizioni del regolamento, l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia il certificato di inventario. 2. A seguito di una visita addizionale ad una nave, effettuata conformemente all'art. 8, paragrafo 6 del regolamento, dalla quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni ivi contenute e del presente decreto, l'organismo riconosciuto-autorizzato convalida il certificato di inventario. 3. A seguito di una visita finale ad una nave dalla quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni del regolamento e che e' idonea ad essere avviata al riciclaggio, l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia il certificato di idoneita' al riciclaggio. 4. I certificati di cui al presente articolo sono rilasciati, in italiano e in inglese, nella forma stabilita negli allegati 3 e 4 del presente decreto redatti sulla base della «Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 del 19 dicembre 2016» e della «Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 del 19 dicembre 2016» dagli organismi riconosciuti-autorizzati.