Art. 6 
 
               Rilascio e vidimazioni dei certificati 
 
  1. A seguito di una  visita  iniziale  o  di  rinnovo  dalla  quale
risulti la rispondenza della nave alle prescrizioni del  regolamento,
l'organismo  riconosciuto-autorizzato  rilascia  il  certificato   di
inventario. 
  2. A seguito di una visita  addizionale  ad  una  nave,  effettuata
conformemente all'art. 8, paragrafo 6 del  regolamento,  dalla  quale
risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni ivi contenute e
del presente decreto, l'organismo riconosciuto-autorizzato  convalida
il certificato di inventario. 
  3. A seguito di una visita finale ad una nave dalla  quale  risulti
la rispondenza della stessa alle prescrizioni del regolamento  e  che
e'   idonea   ad   essere   avviata   al   riciclaggio,   l'organismo
riconosciuto-autorizzato rilascia  il  certificato  di  idoneita'  al
riciclaggio. 
  4. I certificati di cui al presente articolo  sono  rilasciati,  in
italiano e in inglese, nella forma stabilita negli allegati 3 e 4 del
presente decreto redatti sulla base della  «Decisione  di  esecuzione
(UE) 2016/2325 del 19 dicembre 2016» e della «Decisione di esecuzione
(UE)   2016/2321   del   19   dicembre    2016»    dagli    organismi
riconosciuti-autorizzati.