Art. 7 
 
             Durata, validita' e proroga dei certificati 
 
  1. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a  seguito  di
visita iniziale ha una validita' massima di cinque anni dalla data di
completamento della visita. 
  2. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a  seguito  di
visita di rinnovo ha una validita' massima di cinque anni dalla  data
di espletamento della visita secondo le modalita' stabilite dall'art.
9, commi 3 e 4 del regolamento. 
  3.   Il   certificato   di   inventario   puo'   essere   prorogato
dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi  previsti  dall'art.
9,   commi   7   e   8    del    regolamento,    su    autorizzazione
dell'amministrazione, a seguito di richiesta  della  societa',  o  in
assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. 
  4. Il certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato alla  nave
a seguito di visita finale ha una validita' non superiore a tre mesi. 
  5. Il certificato di idoneita' al riciclaggio puo' essere prorogato
per un singolo viaggio  dall'organismo  riconosciuto-autorizzato,  se
ricorrono le condizioni di cui all'art. 10, comma 5 del  regolamento,
su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta  della
societa',  o  in   assenza   dell'armatore,   corredata   da   parere
dell'organismo  stesso.  L'organismo   riconosciuto-autorizzato   che
procede alla proroga del certificato di idoneita' al  riciclaggio  ne
deve dare informazione all'ufficio di iscrizione della nave.