Art. 7 Durata, validita' e proroga dei certificati 1. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a seguito di visita iniziale ha una validita' massima di cinque anni dalla data di completamento della visita. 2. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a seguito di visita di rinnovo ha una validita' massima di cinque anni dalla data di espletamento della visita secondo le modalita' stabilite dall'art. 9, commi 3 e 4 del regolamento. 3. Il certificato di inventario puo' essere prorogato dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi previsti dall'art. 9, commi 7 e 8 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della societa', o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. 4. Il certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato alla nave a seguito di visita finale ha una validita' non superiore a tre mesi. 5. Il certificato di idoneita' al riciclaggio puo' essere prorogato per un singolo viaggio dall'organismo riconosciuto-autorizzato, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 10, comma 5 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della societa', o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. L'organismo riconosciuto-autorizzato che procede alla proroga del certificato di idoneita' al riciclaggio ne deve dare informazione all'ufficio di iscrizione della nave.