Art. 8 Mantenimento delle condizioni dopo le visite 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, il comandante della nave, con il supporto del direttore di macchina per la parte di propria competenza, ha l'obbligo di comunicare alla persona competente designata, qualsiasi cambiamento o modifica indicate nella sezione 3.3 della risoluzione MEPC. 222(64) per le iniziative di cui all'art. 8 del regolamento.