Art. 9 Dichiarazione di completamento 1. L'organismo riconosciuto-autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio e che riceve la/e dichiarazione/i di completamento del riciclaggio, secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) del regolamento, ne invia copia all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed, ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera b) del regolamento, all'autorita' competente di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017. 2. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in piu' impianti, ciascun impianto coinvolto nel processo rilascia una propria dichiarazione di completamento. 3. La dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave e' elaborata nella forma stabilita nell'allegato 5 del presente decreto, conforme alla pertinente «Decisione di esecuzione (UE) della Commissione», attualmente la n. 2016/2322 del 19 dicembre 2016».