Art. 9 
 
                   Dichiarazione di completamento 
 
  1.  L'organismo  riconosciuto-autorizzato  che  ha  rilasciato   il
certificato  di  idoneita'  al  riciclaggio   e   che   riceve   la/e
dichiarazione/i  di  completamento  del   riciclaggio,   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) del regolamento,
ne invia copia all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed,  ai
fini dell'art. 21, comma 1, lettera b) del regolamento, all'autorita'
competente di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 12 ottobre
2017. 
  2. Nel caso in cui la demolizione di una singola  nave  avvenga  in
piu' impianti, ciascun impianto coinvolto nel processo  rilascia  una
propria dichiarazione di completamento. 
  3. La dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave  e'
elaborata nella forma stabilita nell'allegato 5 del presente decreto,
conforme  alla  pertinente  «Decisione  di  esecuzione   (UE)   della
Commissione», attualmente la n. 2016/2322 del 19 dicembre 2016».