Art. 11 
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione 
               degli immobili danneggiati o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione
del beneficio, sono finalizzati a: 
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino,
per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile
in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al  ((  decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  n.  477  del  27
dicembre 2016 )); 
    b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili
«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
    c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi
conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso.