Art. 14 
 
            Soggetti attuatori degli interventi relativi 
              alle opere pubbliche e ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori: 
  a) la Regione Molise; 
  b) la Regione Siciliana; 
  c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  e) l'Agenzia del demanio; 
  f) i comuni di cui all'allegato 1; 
  g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; 
  i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente  agli
interventi  sugli  immobili  di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici
civilmente  riconosciuti  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di
rilevanza europea di cui all'articolo 35  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  l) le Province o Citta' metropolitane. 
  ((  1-bis.  Nell'ambito   dei   programmi   d'intervento   previsti
all'articolo 13, i Commissari straordinari possono  autorizzare,  nei
limiti delle risorse disponibili, i  soggetti  attuatori  di  cui  al
comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita'
di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui  all'articolo
7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere  disponibile  ai
soggetti attuatori  di  cui  al  comma  l  il  supporto  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 8. ))