Art. 16 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei comuni di cui all'allegato 1, i  Commissari  si  avvalgono  della
Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e si applicano  le  disposizioni  previste  dal
medesimo articolo. 
  2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della
Struttura  di  missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli  eventi  di  cui  al
presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita'  di
cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si  provvede  per  euro  500
mila  annui  con  le  risorse  della  contabilita'  speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del  2016  e
per euro 500 mila annui con le risorse  della  contabilita'  speciale
intestata al Commissario  per  la  ricostruzione  nei  territori  dei
comuni della Citta' metropolitana di Catania di  cui  all'articolo  8
del presente decreto, mediante corrispondente versamento  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  la  successiva  riassegnazione  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.  189  del
2016. 
  (( 3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere  piu'  incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita'  di  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nelle  procedure  di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui  al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,
n. 334, e' inserito il seguente: 
  «articolo 68-bis. - (Disposizioni transitorie per  il  conferimento
dei posti di funzione di livello dirigenziale) - 1. Per  l'anno  2019
le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36,  49  e  51  si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30  giugno  e  al  31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale  e'  ammesso  il  personale  che  possieda  l'anzianita'  di
effettivo  servizio  nella  qualifica  prevista  dalla   legislazione
vigente, maturata rispettivamente  entro  le  predette  date  del  30
giugno e  del  31  dicembre.  Le  citate  promozioni  hanno  effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.  I  posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto  del  capo
della  polizia-direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data. 
  2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano  i
medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,
applicati agli scrutini aventi decorrenza dal  1°  gennaio  2019.  Al
relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno  2019,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno». ))