Art. 19 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate
da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1  sono  concessi  contributi,  nel  limite  complessivo
massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2020, (( ripartiti, quanto a  euro  1.700.000  per  l'anno
2019  ed  euro  1.700.000  per  l'anno  2020,  per   il   Commissario
straordinario per la  ricostruzione  della  citta'  metropolitana  di
Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000  per
l'anno 2020, per il Commissario straordinario  per  la  ricostruzione
della provincia di Campobasso, )) a condizione che le stesse  abbiano
registrato, nei tre mesi successivi agli eventi,  una  riduzione  del
fatturato in misura non inferiore al 30 per cento rispetto  a  quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del  triennio  precedente.
Il  decremento  del  fatturato  puo'   essere   dimostrato   mediante
dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,
accompagnata  dall'estratto  autentico  delle  pertinenti   scritture
contabili attinenti ai periodi di riferimento. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.