Art. 20 
 
                       Sospensione dei termini 
 
  1. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di cui  all'allegato
1,  purche'  relativi  ad  immobili  distrutti  o  fatti  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30  giugno
2019, in quanto inagibili totalmente o  parzialmente  a  causa  degli
eventi di cui al presente Capo, non concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile ne' ai fini del calcolo dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle  societa'  ne'
del calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati
di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza
successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020. Ai fini del presente comma,  il  contribuente
puo'  dichiarare,  entro  il  31  dicembre  2019,  la  distruzione  o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato al  comune,  che  nei
successivi venti giorni trasmette copia  dell'atto  di  verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente.
Con decreto del Ministro dell'interno adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabiliti, anche  nella  forma  di  anticipazione,  i  criteri  e  le
modalita' per il rimborso ai comuni  interessati  del  minor  gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro
1,85 milioni per l'anno 2019, euro 2,178 milioni per l'anno  2020  ed
euro 0,19 milioni per l'anno 2021 si provvede ai sensi  dell'articolo
29. 
  3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni
e della telefonia, le competenti autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere,  per  i  comuni  di  cui  all'allegato  1,  esenzioni  dal
pagamento  delle  forniture  di  energia  elettrica,  gas,  acqua   e
telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che  degli
eventuali consumi, per il periodo intercorrente  tra  l'ordinanza  di
inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la  revoca  delle
medesime, individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo
ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 
  4. Al fine di  assicurare  ai  comuni  di  cui  all'allegato  1  la
continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Commissari
sono autorizzati a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a  valere
sulle risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo  8,  un
contributo   per   ciascuna   contabilita'   fino   ad   un   massimo
complessivamente di 500.000 euro con riferimento  all'anno  2019,  da
erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 di
euro per l'anno 2020, per sopperire ai maggiori  costi  affrontati  o
alle minori entrate  registrate  a  titolo  di  TARI-tributo  di  cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di
TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.