(( Art. 20 bis 
 
                 Disposizioni in materia di bilanci 
 
  1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo
stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il
mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine
ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160. ))