Art. 8 
 
                        Contabilita' speciali 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 6. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione  iniziale  di  complessivi  euro  275,7  milioni   per   il
quinquennio 2019-2023,  con  la  seguente  ripartizione:  euro  38,15
milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020  ed  euro
79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 da destinare alla ricostruzione  nei  territori  dei
Comuni della Citta' metropolitana di Catania;  euro  10  milioni  per
l'anno 2019, euro 19 milioni per l'anno 2020 ed euro 10  milioni  per
l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei  Comuni
della provincia di Campobasso. 
  3. A ciascun Commissario e'  intestata  una  apposita  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  tesoreria  dello  Stato   nella   quale
confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di  cui  al
presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da  destinare  alla
ricostruzione nei territori dei (( comuni di cui all'allegato  1  )),
alle spese di  funzionamento  e  alle  spese  per  l'assistenza  alla
popolazione. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni
di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80
milioni di euro per l'anno 2021, euro 30 milioni per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29.