Art. 9 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  nell'ambito  dei
territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di  ricostruzione  e  ripristino
del  patrimonio  danneggiato  stabilendo  le  priorita'  sulla   base
dell'entita' del danno subito a seguito della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  2. In coerenza con i criteri stabiliti  nel  presente  Capo,  sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100
per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo
12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno: 
    a) riparazione,  ripristino,  ricostruzione,  delocalizzazione  e
trasformazione nelle aree  considerate  ad  alto  rischio  sismico  e
idrogeologico,  degli  immobili  di  edilizia  abitativa  e  ad   uso
produttivo  e  commerciale,  per  servizi  pubblici  e  privati,   in
relazione al danno effettivamente subito; 
    b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali  e
socio-sanitari; 
    c) danni alle strutture private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, ricreative, sportive e religiose; 
    d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
    e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei. 
  3. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi,  su
richiesta, agli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
diretto, comprovato da apposita perizia  asseverata,  tra  il  danno,
anche in relazione alla sua entita', e gli eventi. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nei
limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in  particolare,
dall'articolo 50. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede nel limite  delle  risorse  disponibili  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8.