Art. 13 
 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e  ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli  interventi  volti  ad
assicurare  la  funzionalita'   dei   servizi   pubblici,   e   delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di  contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma
2, si provvede a: 
  a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici  di  cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto  di  proprieta'  di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento  nel  limite  delle  risorse  disponibili
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 8; 
  b) predisporre e approvare un piano di  interventi  finalizzati  ad
assicurare  la   funzionalita'   dei   servizi   pubblici   e   delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8; 
  c) predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei  limiti  delle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
8. I piani sono predisposti sentito il Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali ovvero il competente  Assessorato  della  Regione
Siciliana; 
  d) predisporre ed approvare  un  piano  di  interventi  sulle  aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita'  per
dissesti  che  costituiscono   pericolo   per   centri   abitati   ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto  idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8. 
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito  atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,   i
Commissari individuano, con specifica  motivazione,  gli  interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono  un'importanza  essenziale  ai
fini della ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli  eventi.  La
realizzazione degli interventi di cui al  primo  periodo  costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura  di  cui  all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da
parte del Commissario  possono  applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
l'invito, contenente  l'indicazione  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla  base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque  operatori  economici  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero  sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella  predetta  Anagrafe,  l'invito  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16.  I  lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita ai  sensi  dell'articolo  77  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli  enti  locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse  individuati,  previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di  gara
relativamente agli immobili di  loro  proprieta',  nei  limiti  delle
risorse disponibili e previa approvazione  da  parte  dei  Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8. 
  5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a  carico  delle
risorse delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  8  e  nei
limiti delle  risorse  disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico. 
  5-bis.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  programmazione  degli
interventi di  cui  al  comma  1,  i  Commissari  possono  provvedere
direttamente agli interventi inseriti  nella  programmazione  e  gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente  proprietario  non  abbia
manifestato la disponibilita' a  svolgere  le  funzioni  di  soggetto
attuatore di cui all'articolo 14. 
  6. Sulla  base  delle  priorita'  stabilite  dai  Commissari  e  in
coerenza con il piano delle opere  pubbliche  e  il  piano  dei  beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati  provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario. 
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal  Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono  procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016. L'affidamento degli  incarichi  di  cui  al  primo  periodo  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'. 
  8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti  presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'  economica
degli stessi e acquisiti i necessari pareri e  nulla  osta  da  parte
degli  organi  competenti,  anche  mediante  apposita  conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n.  241,  approvano  definitivamente  i  progetti  esecutivi  e
adottano il decreto di concessione del contributo. 
  8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma
2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6,  nonche'  di
acquisizione  dei  pareri  e  nulla  osta  da  parte   degli   organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi. 
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28. 
              - Si riporta l'art.  63,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi  e  nelle
          circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
          aggiudicatrici   possono   aggiudicare   appalti   pubblici
          mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
          di un bando di gara, dando conto con adeguata  motivazione,
          nel primo  atto  della  procedura,  della  sussistenza  dei
          relativi presupposti. 
                2. Nel caso di appalti pubblici di lavori,  forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata: 
                  a) qualora non sia stata presentata alcuna  offerta
          o  alcuna  offerta  appropriata,  ne'  alcuna  domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          sia trasmessa una relazione alla  Commissione  europea,  su
          sua richiesta. Un'offerta non e'  ritenuta  appropriata  se
          non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
          manifestamente inadeguata, salvo modifiche  sostanziali,  a
          rispondere     alle      esigenze      dell'amministrazione
          aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti  di
          gara.  Una  domanda  di  partecipazione  non  e'   ritenuta
          appropriata se l'operatore  economico  interessato  deve  o
          puo' essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa  i
          criteri   di   selezione   stabiliti   dall'amministrazione
          aggiudicatrice ai sensi dell'art. 83; 
                  b) quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi
          possono  essere  forniti  unicamente  da   un   determinato
          operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
                    1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
          o nell'acquisizione di un'opera d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                    2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                    3) la tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i
          diritti di proprieta' intellettuale. 
                  Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3)  si  applicano
          solo  quando  non  esistono  altri  operatori  economici  o
          soluzioni   alternative   ragionevoli   e   l'assenza    di
          concorrenza  non  e'  il  risultato  di   una   limitazione
          artificiale dei parametri dell'appalto; 
                  c) nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivante   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. 
                Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso
          alla procedura di  cui  al  presente  articolo  non  devono
          essere  in  alcun  caso  imputabili  alle   amministrazioni
          aggiudicatrici. 
                3. Nel caso di  appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura  di  cui  al  presente  articolo   e',   inoltre,
          consentita nei casi seguenti: 
                  a) qualora i prodotti  oggetto  dell'appalto  siano
          fabbricati  esclusivamente   a   scopo   di   ricerca,   di
          sperimentazione, di studio o  di  sviluppo,  salvo  che  si
          tratti di produzione in quantita'  volta  ad  accertare  la
          redditivita' commerciale del prodotto o ad  ammortizzare  i
          costi di ricerca e di sviluppo; 
                  b) nel caso di  consegne  complementari  effettuate
          dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo' comunque di regola superare i tre anni; 
                  c) per forniture quotate e acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                  d)  per  l'acquisto  di  forniture  o   servizi   a
          condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
          cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure  dagli
          organi delle procedure concorsuali. 
                4. La procedura prevista dal  presente  articolo  e',
          altresi', consentita negli  appalti  pubblici  relativi  ai
          servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso  di
          progettazione e debba,  in  base  alle  norme  applicabili,
          essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori  del
          concorso. In quest'ultimo caso, tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
                5. La presente procedura puo' essere  utilizzata  per
          nuovi lavori o servizi  consistenti  nella  ripetizione  di
          lavori o  servizi  analoghi,  gia'  affidati  all'operatore
          economico  aggiudicatario   dell'appalto   iniziale   dalle
          medesime amministrazioni aggiudicatrici, a  condizione  che
          tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base  di
          gara e che tale progetto sia  stato  oggetto  di  un  primo
          appalto aggiudicato secondo una procedura di  cui  all'art.
          59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entita' di
          eventuali lavori o servizi complementari  e  le  condizioni
          alle quali essi verranno aggiudicati.  La  possibilita'  di
          avvalersi della procedura prevista dal presente articolo e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          computato  per  la  determinazione   del   valore   globale
          dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui
          all'art. 35, comma 1. Il  ricorso  a  questa  procedura  e'
          limitato  al  triennio  successivo  alla  stipulazione  del
          contratto dell'appalto iniziale. 
                6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  gli
          operatori   economici   da   consultare   sulla   base   di
          informazioni    riguardanti    le    caratteristiche     di
          qualificazione  economica  e  finanziaria  e   tecniche   e
          professionali  desunte  dal  mercato,  nel   rispetto   dei
          principi  di   trasparenza,   concorrenza,   rotazione,   e
          selezionano   almeno   cinque   operatori   economici,   se
          sussistono    in    tale    numero     soggetti     idonei.
          L'amministrazione   aggiudicatrice   sceglie    l'operatore
          economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
          sensi  dell'art.  95,  previa  verifica  del  possesso  dei
          requisiti di partecipazione previsti per  l'affidamento  di
          contratti di  uguale  importo  mediante  procedura  aperta,
          ristretta   o   mediante    procedura    competitiva    con
          negoziazione.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 52 a 57, della legge  6
          novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
                52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al  comma
          53 la comunicazione e l'informazione antimafia  liberatoria
          da acquisire indipendentemente dalle soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
                52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
                53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
                  a) trasporto di materiali a discarica per conto  di
          terzi; 
                  b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento
          di rifiuti per conto di terzi; 
                  c) estrazione, fornitura e  trasporto  di  terra  e
          materiali inerti; 
                  d)  confezionamento,  fornitura  e   trasporto   di
          calcestruzzo e di bitume; 
                  e) noli a freddo di macchinari; 
                  f) fornitura di ferro lavorato; 
                  g) noli a caldo; 
                  h) autotrasporti per conto di terzi; 
                  i) guardiania dei cantieri. 
                54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
                55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
                56. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
                57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla  data
          di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  56
          continua ad applicarsi la normativa vigente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  77  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  77  (Commissione  giudicatrice).  -  1.  Nelle
          procedure di aggiudicazione di contratti di  appalti  o  di
          concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
          criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  la
          valutazione delle offerte dal punto  di  vista  tecnico  ed
          economico e'  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,
          composta da esperti nello specifico settore  cui  afferisce
          l'oggetto del contratto. 
                2. La commissione e' costituta da un  numero  dispari
          di commissari, non superiore a  cinque,  individuato  dalla
          stazione  appaltante  e  puo'  lavorare  a   distanza   con
          procedure telematiche  che  salvaguardino  la  riservatezza
          delle comunicazioni. 
                3. I commissari sono scelti fra gli esperti  iscritti
          all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 e,  nel
          caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
          INVITALIA  -  Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai  soggetti
          aggregatori regionali di cui all'art. 9 del  decreto  legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  tra  gli  esperti  iscritti
          nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non  appartenenti
          alla stessa stazione appaltante e, solo se non  disponibili
          in numero sufficiente, anche tra gli esperti della  sezione
          speciale che prestano servizio presso  la  stessa  stazione
          appaltante   ovvero,   se   il   numero   risulti    ancora
          insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti
          all'Albo al di fuori  della  sezione  speciale.  Essi  sono
          individuati dalle  stazioni  appaltanti  mediante  pubblico
          sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero
          di  nominativi  almeno  doppio  rispetto   a   quello   dei
          componenti  da  nominare  e  comunque  nel   rispetto   del
          principio di rotazione. Tale lista e' comunicata  dall'ANAC
          alla  stazione  appaltante,  entro  cinque   giorni   dalla
          richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
          puo', in caso di affidamento di contratti per i  servizi  e
          le forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione
          di  euro  o  per  quelli  che  non  presentano  particolare
          complessita',  nominare  alcuni  componenti  interni   alla
          stazione  appaltante,  nel  rispetto   del   principio   di
          rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate  di  non
          particolare complessita'  le  procedure  svolte  attraverso
          piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi  dell'art.
          58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e  le
          forniture di elevato contenuto  scientifico  tecnologico  o
          innovativo, effettuati nell'ambito di attivita' di  ricerca
          e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta  e  confronto  con  la
          stazione appaltante sulla specificita'  dei  profili,  puo'
          selezionare i  componenti  delle  commissioni  giudicatrici
          anche  tra  gli  esperti  interni  alla  medesima  stazione
          appaltante. 
                4. I commissari non devono aver  svolto  ne'  possono
          svolgere  alcun'altra  funzione  o   incarico   tecnico   o
          amministrativo   relativamente   al   contratto   del   cui
          affidamento si tratta. La nomina del  RUP  a  membro  delle
          commissioni  di  gara  e'  valutata  con  riferimento  alla
          singola procedura. 
                5. Coloro che, nel biennio antecedente  all'indizione
          della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto  cariche
          di pubblico amministratore,  non  possono  essere  nominati
          commissari giudicatori relativamente ai contratti  affidati
          dalle Amministrazioni presso le quali hanno  esercitato  le
          proprie funzioni d'istituto. 
                6. Si applicano ai commissari e  ai  segretari  delle
          commissioni l'art. 35-bis del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, l'art. 51 del  codice  di  procedura  civile,
          nonche'  l'art.  42  del  presente  codice.  Sono  altresi'
          esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che,
          in  qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,
          abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in  sede
          giurisdizionale con sentenza non sospesa,  all'approvazione
          di atti dichiarati illegittimi. 
                7. La nomina dei commissari e la  costituzione  della
          commissione devono avvenire dopo la  scadenza  del  termine
          fissato per la presentazione delle offerte. 
                8. Il Presidente della  commissione  giudicatrice  e'
          individuato dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari
          sorteggiati. 
                9.  Al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  i
          commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          l'inesistenza  delle  cause  di   incompatibilita'   e   di
          astensione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6.  Le   stazioni
          appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano
          l'insussistenza  delle  cause  ostative   alla   nomina   a
          componente della commissione giudicatrice di cui  ai  commi
          4, 5 e 6 del presente articolo, all'art. 35-bis del decreto
          legislativo n. 165 del 2001  e  all'art.  42  del  presente
          codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione
          di   incompatibilita'   dei   candidati    devono    essere
          tempestivamente  comunicate   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione  dell'esperto
          dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 
                10. Le spese relative alla commissione sono  inserite
          nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme   a
          disposizione della stazione  appaltante.  Con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il
          compenso massimo per i commissari.  I  dipendenti  pubblici
          sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi  non  spetta
          alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
                11. In caso di rinnovo del procedimento  di  gara,  a
          seguito   di   annullamento   dell'aggiudicazione   o    di
          annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti,  e'
          riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in
          cui  l'annullamento  sia  derivato  da   un   vizio   nella
          composizione della commissione. 
                12. 
                13.  Il  presente  articolo  non  si   applica   alle
          procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalto  o
          concessioni effettuate dagli  enti  aggiudicatori  che  non
          siano amministrazioni aggiudicatrici  quando  svolgono  una
          delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.». 
              - Per il testo dell'art. 24, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 46 (Operatori economici per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria) - 1. Sono  ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                  a)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; gli archeologi; 
                  b)  le  societa'  di  professionisti:  le  societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                  c) societa' di ingegneria: le societa' di  capitali
          di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto
          del  codice  civile,  ovvero  nella   forma   di   societa'
          cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
          del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle
          societa'  tra  professionisti,  che   eseguono   studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni   dei   lavori,   valutazioni    di    congruita'
          tecnico-economica o studi  di  impatto,  nonche'  eventuali
          attivita' di produzione di beni connesse  allo  svolgimento
          di detti servizi; 
                  d)  i  prestatori  di  servizi  di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                  e)  i  raggruppamenti  temporanei  costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                  f) i consorzi stabili di societa' di professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei
          settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 
                2. Ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo
          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare
          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'
          di capitali.». 
              - Si riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
                «Art. 14 (Conferenza di servizi) - 1.  La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto  previsto  dall'art.
          27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9.». 
                «Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).  -  1.  La
          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i
          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono
          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2.  La  conferenza  e'  indetta  dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
                  a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
                  b) il termine perentorio, non superiore a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
                  c) il termine perentorio, comunque non superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un
          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta
          giorni; 
                  d) la data della eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
                3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
                4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
                5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.
          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di
          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora
          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni
          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del
          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza
          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla
          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,
          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo
          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della
          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta
          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di
          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali
          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto
          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
                6.   Fuori   dei   casi   di   cui   al   comma    5,
          l'amministrazione   procedente,    ai    fini    dell'esame
          contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella  data
          fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
          conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi   dell'art.
          14-ter. 
                7. Ove  necessario,  in  relazione  alla  particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di
          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la
          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi quarantacinque giorni 2.». 
                «Art. 14-ter (Conferenza simultanea) -  1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),
          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma
          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
          competenti. 
                2. I lavori della conferenza si concludono non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma
          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla
          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni
          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
                3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
                4.   Ove   alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,
          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della
          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
                5. Ciascuna regione e ciascun ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
                6. Alle  riunioni  della  conferenza  possono  essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
                7. All'esito dell'ultima  riunione,  e  comunque  non
          oltre il termine  di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
          procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
          della  conferenza,  con  gli  effetti   di   cui   all'art.
          14-quater, sulla base delle posizioni  prevalenti  espresse
          dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza  tramite
          i  rispettivi  rappresentanti.   Si   considera   acquisito
          l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza.». 
                «Art.  14-quater  (Decisione  della   conferenza   di
          servizi). - 1. La determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza, adottata dall'amministrazione  procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
                2. Le amministrazioni  i  cui  atti  sono  sostituiti
          dalla  determinazione   motivata   di   conclusione   della
          conferenza  possono  sollecitare  con  congrua  motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'
          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il
          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.
          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei
          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
          sensi dell'art. 21-quinquies. 
                3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
                4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.». 
                «Art. 14-quinquies  (Rimedi  per  le  amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
                2.   Possono   altresi'   proporre   opposizione   le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
                3.   La   proposizione   dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
                4. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  indice,
          per  una  data  non  posteriore  al   quindicesimo   giorno
          successivo alla ricezione  dell'opposizione,  una  riunione
          con  la  partecipazione  delle  amministrazioni  che  hanno
          espresso il dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che
          hanno partecipato  alla  conferenza.  In  tale  riunione  i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
                5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
                6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
          e  5  sia  raggiunta  un'intesa  tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i Presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
                7. Restano ferme le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.