Art. 14 Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggetti attuatori: a) la Regione Molise; b) la Regione Siciliana; c) il Ministero per i beni e le attivita' culturali; d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) l'Agenzia del demanio; f) i comuni di cui all'allegato 1; g) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l) le Province o Citta' metropolitane. 1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita' di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui all'articolo 7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8.
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 1.