Art. 17 
 
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
               servizi di architettura e di ingegneria 
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita' e non si trovino
in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarita'
contributiva (DURC). 
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne'
aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale
rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016,
n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita
autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al
Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato. 
  3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi
provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i
criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal
primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per
l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali. 
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai
medesimi. 
  5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi  di
architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento  diretto,
per importi superiori a 40.000 euro  e  inferiori  a  quelli  di  cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
2016,  n.   50,   avviene   mediante   procedure   negoziate   previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,  comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.  Fatta  eccezione
per  particolari  e  comprovate  ragioni  connesse   alla   specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, le  stazioni  appaltanti
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 8 del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 46, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato dalla presente legge, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 13. 
              - Si riporta l'art. 1, della legge 20 maggio  2016,  n.
          76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone  dello
          stesso sesso e disciplina delle convivenze): 
                «Art. 1. - 1. La presente legge  istituisce  l'unione
          civile tra  persone  dello  stesso  sesso  quale  specifica
          formazione sociale ai sensi degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione e  reca  la  disciplina  delle  convivenze  di
          fatto. 
                2.  Due  persone  maggiorenni  dello   stesso   sesso
          costituiscono un'unione civile  mediante  dichiarazione  di
          fronte all'ufficiale di stato civile ed  alla  presenza  di
          due testimoni. 
                3.  L'ufficiale  di  stato   civile   provvede   alla
          registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
          stesso sesso nell'archivio dello stato civile. 
                4.  Sono  cause  impeditive   per   la   costituzione
          dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: 
                  a) la sussistenza,  per  una  delle  parti,  di  un
          vincolo matrimoniale o  di  un'unione  civile  tra  persone
          dello stesso sesso; 
                  b) l'interdizione di una delle parti per infermita'
          di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
          il pubblico ministero puo'  chiedere  che  si  sospenda  la
          costituzione   dell'unione   civile;   in   tal   caso   il
          procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
          pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 
                  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di  cui
          all'art. 87, primo comma, del codice  civile;  non  possono
          altresi' contrarre unione civile tra persone  dello  stesso
          sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano
          le disposizioni di cui al medesimo art. 87; 
                  d) la condanna  definitiva  di  un  contraente  per
          omicidio consumato o  tentato  nei  confronti  di  chi  sia
          coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
          disposto soltanto rinvio  a  giudizio  ovvero  sentenza  di
          condanna  di  primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura
          cautelare la costituzione dell'unione  civile  tra  persone
          dello  stesso  sesso  e'  sospesa  sino  a  quando  non  e'
          pronunziata sentenza di proscioglimento. 
                5. La sussistenza di una delle  cause  impeditive  di
          cui al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso. All'unione civile  tra  persone
          dello stesso sesso si  applicano  gli  articoli  65  e  68,
          nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123,
          125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile. 
                6. L'unione civile costituita in  violazione  di  una
          delle cause  impeditive  di  cui  al  comma  4,  ovvero  in
          violazione dell'art. 68  del  codice  civile,  puo'  essere
          impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
          ascendenti prossimi, dal  pubblico  ministero  e  da  tutti
          coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo  e
          attuale. L'unione civile costituita da  una  parte  durante
          l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura
          l'assenza. 
                7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla  parte
          il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato
          da timore di  eccezionale  gravita'  determinato  da  cause
          esterne alla parte stessa. Puo' essere  altresi'  impugnata
          dalla parte il cui consenso e' stato dato  per  effetto  di
          errore sull'identita' della persona o di errore  essenziale
          su qualita' personali dell'altra parte. L'azione  non  puo'
          essere proposta se vi e' stata  coabitazione  per  un  anno
          dopo che e' cessata  la  violenza  o  le  cause  che  hanno
          determinato il timore ovvero sia stato  scoperto  l'errore.
          L'errore sulle qualita' personali  e'  essenziale  qualora,
          tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si  accerti
          che la stessa non avrebbe prestato il suo  consenso  se  le
          avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi: 
                  a) l'esistenza di una malattia fisica  o  psichica,
          tale da impedire lo svolgimento della vita comune; 
                  b) le circostanze di cui all'art. 122, terzo comma,
          numeri 2), 3) e 4), del codice civile. 
                8. La parte puo'  in  qualunque  tempo  impugnare  il
          matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone
          la nullita' della prima unione civile, tale questione  deve
          essere preventivamente giudicata. 
                9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso  e'
          certificata   dal   relativo   documento   attestante    la
          costituzione  dell'unione,  che  deve  contenere   i   dati
          anagrafici  delle  parti,  l'indicazione  del  loro  regime
          patrimoniale  e  della  loro  residenza,  oltre   ai   dati
          anagrafici e alla residenza dei testimoni. 
                10. Mediante  dichiarazione  all'ufficiale  di  stato
          civile le parti  possono  stabilire  di  assumere,  per  la
          durata dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso,
          un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
          puo' anteporre o posporre  al  cognome  comune  il  proprio
          cognome, se diverso, facendone dichiarazione  all'ufficiale
          di stato civile. 
                11.  Con  la  costituzione  dell'unione  civile   tra
          persone dello stesso sesso le parti acquistano  gli  stessi
          diritti e assumono i medesimi  doveri;  dall'unione  civile
          deriva  l'obbligo   reciproco   all'assistenza   morale   e
          materiale e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono
          tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e  alla
          propria capacita' di lavoro professionale  e  casalingo,  a
          contribuire ai bisogni comuni. 
                12. Le parti concordano tra  loro  l'indirizzo  della
          vita familiare e fissano la residenza  comune;  a  ciascuna
          delle  parti  spetta  il  potere  di  attuare   l'indirizzo
          concordato. 
                13. Il regime  patrimoniale  dell'unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso,  in  mancanza   di   diversa
          convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
          beni.  In  materia  di  forma,  modifica,   simulazione   e
          capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali  si
          applicano gli articoli 162,  163,  164  e  166  del  codice
          civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
          doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
          Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni  II,  III,
          IV, V e VI del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del
          codice civile. 
                14. Quando la condotta della parte dell'unione civile
          e' causa  di  grave  pregiudizio  all'integrita'  fisica  o
          morale ovvero alla liberta' dell'altra parte,  il  giudice,
          su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno  o  piu'
          dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  342-ter  del  codice
          civile. 
                15. Nella scelta dell'amministratore di  sostegno  il
          giudice  tutelare  preferisce,  ove  possibile,  la   parte
          dell'unione  civile  tra  persone   dello   stesso   sesso.
          L'interdizione o l'inabilitazione possono  essere  promosse
          anche  dalla  parte  dell'unione  civile,  la  quale   puo'
          presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa. 
                16.  La  violenza  e'  causa  di   annullamento   del
          contratto anche  quando  il  male  minacciato  riguarda  la
          persona  o  i  beni  dell'altra  parte  dell'unione  civile
          costituita dal contraente o da un discendente o  ascendente
          di lui. 
                17. In caso di morte del  prestatore  di  lavoro,  le
          indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120  del  codice
          civile devono corrispondersi anche alla  parte  dell'unione
          civile. 
                18. La  prescrizione  rimane  sospesa  tra  le  parti
          dell'unione civile. 
                19. All'unione civile tra persone dello stesso  sesso
          si applicano le disposizioni di  cui  al  titolo  XIII  del
          libro primo del codice civile, nonche'  gli  articoli  116,
          primo comma, 146, 2647, 2653, primo  comma,  numero  4),  e
          2659 del codice civile. 
                20. Al solo fine di assicurare  l'effettivita'  della
          tutela dei diritti e il pieno  adempimento  degli  obblighi
          derivanti  dall'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
          sesso, le disposizioni che si riferiscono al  matrimonio  e
          le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
          termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle  leggi,  negli
          atti aventi forza di legge, nei regolamenti  nonche'  negli
          atti  amministrativi  e  nei   contratti   collettivi,   si
          applicano anche ad ognuna delle  parti  dell'unione  civile
          tra persone dello stesso sesso. La disposizione di  cui  al
          periodo precedente non si applica  alle  norme  del  codice
          civile non richiamate espressamente nella  presente  legge,
          nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio  1983,
          n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia
          di adozione dalle norme vigenti. 
                21. Alle parti dell'unione civile tra  persone  dello
          stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo
          III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo  II
          e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice
          civile. 
                22. La morte o la dichiarazione di morte presunta  di
          una  delle  parti  dell'unione  civile  ne   determina   lo
          scioglimento. 
                23. L'unione civile si  scioglie  altresi'  nei  casi
          previsti dall'art. 3, numero 1) e numero  2),  lettere  a),
          c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. 
                24. L'unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le
          parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
          scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato  civile.  In
          tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile  e'
          proposta decorsi tre mesi dalla data  della  manifestazione
          di volonta' di scioglimento dell'unione. 
                25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
          4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9,
          9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,  12-quater,  12-quinquies   e
          12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche'  le
          disposizioni di cui al  Titolo  II  del  libro  quarto  del
          codice di procedura civile ed agli  articoli  6  e  12  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 
                26. La sentenza di rettificazione di attribuzione  di
          sesso determina  lo  scioglimento  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
                27. Alla rettificazione anagrafica di  sesso,  ove  i
          coniugi abbiano manifestato la volonta' di  non  sciogliere
          il  matrimonio  o  di  non  cessarne  gli  effetti  civili,
          consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso. 
                28. Fatte salve le disposizioni di cui alla  presente
          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) adeguamento alle previsioni della presente legge
          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in
          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
                  b) modifica e riordino delle norme  in  materia  di
          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione
          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie
          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto
          analogo; 
                  c) modificazioni ed integrazioni normative  per  il
          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle
          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
          di legge, nei regolamenti e nei decreti. 
                29. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale. 
                30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui  al
          comma 28, a seguito della deliberazione del  Consiglio  dei
          ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
          della Repubblica perche' su di esso siano  espressi,  entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione,   i   pareri   delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia.  Decorso
          tale termine il  decreto  puo'  essere  comunque  adottato,
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei  pareri  parlamentari  scada  nei  trenta
          giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  dal
          comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
                31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28,
          il  Governo  puo'  adottare  disposizioni   integrative   e
          correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei  principi
          e criteri direttivi di cui  al  citato  comma  28,  con  la
          procedura prevista nei commi 29 e 30. 
                32. All'art. 86 del codice civile,  dopo  le  parole:
          «da  un  matrimonio»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  da
          un'unione civile tra persone dello stesso sesso». 
                33. All'art. 124 del codice civile, dopo  le  parole:
          «impugnare il matrimonio» sono  inserite  le  seguenti:  «o
          l'unione civile tra persone dello stesso sesso». 
                34. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le disposizioni  transitorie
          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello
          stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti
          legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). 
                35. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  34
          acquistano efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  37
          a 67 si intendono per «conviventi  di  fatto»  due  persone
          maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
          e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
          da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o   adozione,   da
          matrimonio o da un'unione civile. 
                37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti  di
          cui  al  comma  36,  per   l'accertamento   della   stabile
          convivenza si fa riferimento alla dichiarazione  anagrafica
          di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'art.
          13 del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
                38. I conviventi di fatto hanno  gli  stessi  diritti
          spettanti al coniuge  nei  casi  previsti  dall'ordinamento
          penitenziario. 
                39. In caso di malattia o di ricovero,  i  conviventi
          di fatto hanno diritto reciproco di visita,  di  assistenza
          nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo  le
          regole di organizzazione delle strutture ospedaliere  o  di
          assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per
          i coniugi e i familiari. 
                40.  Ciascun  convivente  di  fatto  puo'   designare
          l'altro  quale  suo  rappresentante  con  poteri  pieni   o
          limitati: 
                  a) in caso di malattia che comporta incapacita'  di
          intendere e di volere,  per  le  decisioni  in  materia  di
          salute; 
                  b)  in  caso  di  morte,  per  quanto  riguarda  la
          donazione di organi, le modalita' di trattamento del  corpo
          e le celebrazioni funerarie. 
                41. La designazione di cui al comma 40 e'  effettuata
          in  forma  scritta  e  autografa   oppure,   in   caso   di
          impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone. 
                42. Salvo quanto previsto  dall'art.  337-sexies  del
          codice civile, in caso di morte del proprietario della casa
          di comune residenza il convivente di  fatto  superstite  ha
          diritto di continuare ad abitare nella stessa per due  anni
          o per un periodo pari alla convivenza se  superiore  a  due
          anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove  nella  stessa
          coabitino figli minori  o  figli  disabili  del  convivente
          superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare
          nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore
          a tre anni. 
                43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso
          in  cui  il  convivente   superstite   cessi   di   abitare
          stabilmente nella casa di comune residenza  o  in  caso  di
          matrimonio, di unione  civile  o  di  nuova  convivenza  di
          fatto. 
                44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso
          dal contratto di locazione della casa di comune  residenza,
          il convivente di  fatto  ha  facolta'  di  succedergli  nel
          contratto. 
                45. Nel caso  in  cui  l'appartenenza  ad  un  nucleo
          familiare costituisca titolo o causa  di  preferenza  nelle
          graduatorie  per  l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
          popolare, di tale titolo  o  causa  di  preferenza  possono
          godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto. 
                46. Nella sezione VI del capo VI del  titolo  VI  del
          libro primo del  codice  civile,  dopo  l'art.  230-bis  e'
          aggiunto il seguente: 
                  «Art.  230-ter  (Diritti  del   convivente). -   Al
          convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
          all'interno dell'impresa dell'altro convivente  spetta  una
          partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
          acquistati con essi nonche' agli  incrementi  dell'azienda,
          anche  in  ordine  all'avviamento,  commisurata  al  lavoro
          prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora
          tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
          subordinato». 
                47.  All'art.  712,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura  civile,  dopo  le  parole:  «del  coniuge»  sono
          inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». 
                48. Il  convivente  di  fatto  puo'  essere  nominato
          tutore, curatore  o  amministratore  di  sostegno,  qualora
          l'altra parte sia dichiarata interdetta  o  inabilitata  ai
          sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di
          cui all'art. 404 del codice civile. 
                49. In caso  di  decesso  del  convivente  di  fatto,
          derivante    da    fatto    illecito    di    un     terzo,
          nell'individuazione  del  danno  risarcibile   alla   parte
          superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per
          il risarcimento del danno al coniuge superstite. 
                50. I conviventi  di  fatto  possono  disciplinare  i
          rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con
          la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
                51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche
          e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a  pena
          di nullita', con atto  pubblico  o  scrittura  privata  con
          sottoscrizione autenticata da un notaio o  da  un  avvocato
          che ne attestano la conformita'  alle  norme  imperative  e
          all'ordine pubblico. 
                52.  Ai  fini   dell'opponibilita'   ai   terzi,   il
          professionista che ha ricevuto l'atto in forma  pubblica  o
          che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del  comma
          51 deve  provvedere  entro  i  successivi  dieci  giorni  a
          trasmetterne copia al comune di  residenza  dei  conviventi
          per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
                53.  Il  contratto  di   cui   al   comma   50   reca
          l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte  al
          quale  sono  effettuate  le   comunicazioni   inerenti   al
          contratto medesimo. Il contratto puo' contenere: 
                  a) l'indicazione della residenza; 
                  b) le modalita' di  contribuzione  alle  necessita'
          della  vita  in  comune,  in  relazione  alle  sostanze  di
          ciascuno  e  alla  capacita'  di  lavoro  professionale   o
          casalingo; 
                  c) il regime patrimoniale della comunione dei beni,
          di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
          primo del codice civile. 
                54. Il regime patrimoniale scelto  nel  contratto  di
          convivenza puo' essere modificato in qualunque momento  nel
          corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51. 
                55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
          certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla
          normativa prevista dal codice in materia di protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, garantendo il rispetto della  dignita'  degli
          appartenenti al contratto di convivenza. I  dati  personali
          contenuti  nelle  certificazioni  anagrafiche  non  possono
          costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
          del contratto di convivenza. 
                56.  Il  contratto  di  convivenza  non  puo'  essere
          sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti
          inseriscano termini o condizioni, questi si hanno  per  non
          apposti. 
                57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita'
          insanabile che puo' essere  fatta  valere  da  chiunque  vi
          abbia interesse se concluso: 
                  a) in  presenza  di  un  vincolo  matrimoniale,  di
          un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; 
                  b) in violazione del comma 36; 
                  c) da persona minore di eta'; 
                  d) da persona interdetta giudizialmente; 
                  e) in caso  di  condanna  per  il  delitto  di  cui
          all'art. 88 del codice civile. 
                58. Gli effetti del contratto di  convivenza  restano
          sospesi  in  pendenza  del  procedimento  di   interdizione
          giudiziale o nel caso di rinvio  a  giudizio  o  di  misura
          cautelare disposti per il delitto di cui  all'art.  88  del
          codice civile, fino a quando non sia  pronunciata  sentenza
          di proscioglimento. 
                59. Il contratto di convivenza si risolve per: 
                  a) accordo delle parti; 
                  b) recesso unilaterale; 
                  c) matrimonio o unione civile tra  i  conviventi  o
          tra un convivente ed altra persona; 
                  d) morte di uno dei contraenti. 
                60. La risoluzione del contratto  di  convivenza  per
          accordo delle parti o per recesso unilaterale  deve  essere
          redatta  nelle  forme  di  cui  al  comma  51.  Qualora  il
          contratto di convivenza preveda,  a  norma  del  comma  53,
          lettera c), il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei
          beni, la sua risoluzione determina  lo  scioglimento  della
          comunione medesima e si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui alla sezione III  del  capo  VI  del
          titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in  ogni
          caso ferma  la  competenza  del  notaio  per  gli  atti  di
          trasferimento  di  diritti   reali   immobiliari   comunque
          discendenti dal contratto di convivenza. 
                61. Nel caso di recesso unilaterale da  un  contratto
          di convivenza il professionista che riceve o che  autentica
          l'atto e' tenuto, oltre che  agli  adempimenti  di  cui  al
          comma  52,  a  notificarne   copia   all'altro   contraente
          all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui  la
          casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
          recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita',
          deve contenere il termine, non inferiore a novanta  giorni,
          concesso al convivente per lasciare l'abitazione. 
                62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59,  il
          contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve
          notificare all'altro contraente, nonche' al  professionista
          che ha ricevuto o autenticato il contratto  di  convivenza,
          l'estratto di matrimonio o di unione civile. 
                63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59,  il
          contraente superstite o gli eredi del  contraente  deceduto
          devono notificare  al  professionista  che  ha  ricevuto  o
          autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto
          di morte affinche'  provveda  ad  annotare  a  margine  del
          contratto  di   convivenza   l'avvenuta   risoluzione   del
          contratto  e  a  notificarlo  all'anagrafe  del  comune  di
          residenza. 
                64. Dopo l'art. 30 della legge  31  maggio  1995,  n.
          218, e' inserito il seguente: 
                  «Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza). -  1.  Ai
          contratti di  convivenza  si  applica  la  legge  nazionale
          comune   dei   contraenti.   Ai   contraenti   di   diversa
          cittadinanza si applica  la  legge  del  luogo  in  cui  la
          convivenza e' prevalentemente localizzata. 
                  2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed
          internazionali  che  regolano  il  caso   di   cittadinanza
          plurima». 
                65. In caso di cessazione della convivenza di  fatto,
          il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere
          dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato
          di bisogno e non sia in  grado  di  provvedere  al  proprio
          mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per
          un periodo proporzionale alla  durata  della  convivenza  e
          nella misura determinata ai sensi  dell'art.  438,  secondo
          comma, del codice  civile.  Ai  fini  della  determinazione
          dell'ordine degli obbligati  ai  sensi  dell'art.  433  del
          codice civile, l'obbligo alimentare del convivente  di  cui
          al presente comma e' adempiuto con precedenza sui  fratelli
          e sorelle. 
                66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
          1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente  in
          3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro
          per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno  2018,  in
          9,8 milioni di euro per l'anno 2019,  in  11,7  milioni  di
          euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, in 15,8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  in  17,9
          milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3  milioni  di  euro
          per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2025, si provvede: 
                  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016,  a
          1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di  euro
          per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  7
          milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro  per
          l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6
          milioni di euro per l'anno 2024 e  a  16  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2025,  mediante  riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                  b) quanto a 6,7 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni, per gli anni 2017 e  2018,  dello  stanziamento
          del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
                67. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sulla   base   dei   dati   comunicati
          dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri  di  natura
          previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11  a  20
          del presente articolo e riferisce  in  merito  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Nel caso  si  verifichino  o
          siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto  alle
          previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentito  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  provvede,  con  proprio  decreto,  alla
          riduzione,   nella   misura   necessaria   alla   copertura
          finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
          monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
          aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell'art.
          21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, nell'ambito dello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
                68.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione
          in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
          misure di cui al comma 67. 
                69. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 1.