Art. 19 
 
 
               Interventi volti alla ripresa economica 
 
  1. Alle imprese del settore turistico, dei  servizi  connessi,  dei
pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' alle imprese
che svolgono attivita' agrituristica, come definita  dalla  legge  20
febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme  regionali,  insediate
da  almeno  dodici  mesi  antecedenti  l'evento  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1  sono  concessi  contributi,  nel  limite  complessivo
massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni  di  euro
per l'anno 2020, ripartiti, quanto a euro 1.700.000 per  l'anno  2019
ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il  Commissario  straordinario
per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania e,  quanto
a euro 300.000 per l'anno 2019 ed euro 300.000 per l'anno  2020,  per
il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia  di
Campobasso, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  tre
mesi successivi agli eventi, una riduzione del  fatturato  in  misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media
del medesimo periodo  del  triennio  precedente.  Il  decremento  del
fatturato   puo'    essere    dimostrato    mediante    dichiarazione
dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi
di riferimento. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al  comma  1
tra  i  comuni  interessati  sono  stabiliti  con  provvedimento  del
Commissario straordinario competente, da adottare  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al medesimo comma  1,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  20  febbraio  2006,  n.  96   (Disciplina
          dell'agriturismo), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 63 del 16 marzo 2006. 
              - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 29. 
              - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art.  46  (   (R)   Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              - Si riporta l'art. 50, del Regolamento (CE) 17  giugno
          2014, n. 651/2014/UE  (Regolamento  della  Commissione  che
          dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
          mercato interno in applicazione degli articoli  107  e  108
          del trattato - Testo rilevante ai fini del SEE): 
                «Art. 50 (Regimi di  aiuti  destinati  a  ovviare  ai
          danni arrecati da determinate calamita' naturali). -  1.  I
          regimi di aiuti destinati a ovviare ai  danni  arrecati  da
          terremoti, valanghe,  frane,  inondazioni,  trombe  d'aria,
          uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di  origine
          naturale sono compatibili con il mercato interno  ai  sensi
          dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono
          esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.  108,
          paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le  condizioni
          di cui al presente articolo e al capo I. 
                2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni: 
                  a) le autorita' pubbliche competenti di  uno  Stato
          membro  hanno  riconosciuto  formalmente  il  carattere  di
          calamita' naturale dell'evento; e 
                  b) esiste un nesso  causale  diretto  tra  i  danni
          provocati  dalla  calamita'  naturale  e  il  danno  subito
          dall'impresa. 
                3. I regimi  di  aiuti  connessi  a  una  determinata
          calamita' naturale sono adottati nei  tre  anni  successivi
          alla data in cui  si  e'  verificato  l'evento.  Gli  aiuti
          relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal
          verificarsi dell'evento. 
                4. I costi ammissibili sono i costi dei danni  subiti
          come conseguenza diretta della calamita' naturale, valutati
          da  un  esperto  indipendente  riconosciuto  dall'autorita'
          nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.  Tra
          i danni possono figurare i danni materiali  ad  attivi  (ad
          esempio immobili, attrezzature, macchinari,  scorte)  e  la
          perdita  di  reddito  dovuta  alla  sospensione  totale   o
          parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei  mesi
          dalla data in cui si e' verificato l'evento. Il calcolo dei
          danni materiali e' basato sui costi di  riparazione  o  sul
          valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della
          calamita'. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o
          la diminuzione del valore equo di mercato a  seguito  della
          calamita', ossia la differenza tra il valore  degli  attivi
          immediatamente prima e immediatamente dopo  il  verificarsi
          della calamita'. La perdita di reddito e'  calcolata  sulla
          base dei dati finanziari  dell'impresa  colpita  (utile  al
          lordo di  interessi,  imposte  e  tasse  (EBIT),  costi  di
          ammortamento e costi del lavoro  unicamente  connessi  allo
          stabilimento colpito dalla calamita' naturale) confrontando
          i dati finanziari dei sei mesi  successivi  al  verificarsi
          dell'evento con la media dei tre anni scelti tra  i  cinque
          anni precedenti il verificarsi della calamita'  (escludendo
          il  migliore  e  il  peggiore  risultato   finanziario)   e
          calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno  viene
          calcolato individualmente per ciascun beneficiario. 
                5. L'aiuto e tutti gli  altri  pagamenti  ricevuti  a
          copertura dei danni, compresi i  pagamenti  nell'ambito  di
          polizze  assicurative,  non  superano  il  100%  dei  costi
          ammissibili.». 
              -  Il  Regolamento  (CE)  del  18  dicembre  2013,   n.
          1407/2013/UE  (Regolamento   della   Commissione   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          (Testo rilevante ai fini  del  SEE),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  352  del  24
          dicembre 2013.