Art. 20 bis 
 
 
                 Disposizioni in materia di bilanci 
 
  1. I comuni di cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo
stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati  delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dall'approvazione.  Il
mancato  rispetto  di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il  termine
ordinario di venti giorni ivi previsto,  nonche'  delle  disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'Allegato 1, come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 29. 
              - Si riporta l'art. 227, del citato decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del
          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
                2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro
          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
                2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'art. 141. 
                2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva
          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli
          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'
          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto
          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 
                4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi  4  e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
                5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i
          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, ed i seguenti documenti: 
                  a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di
          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio
          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio
          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di
          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle
          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti
          considerati nel gruppo «amministrazione pubblica» di cui al
          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti
          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione
          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
          indicati nell'elenco; 
                  b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
          situazione di deficitarieta' strutturale; 
                  c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio. 
                6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2   inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti. 
                6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione
          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale
          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della
          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto
          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una
          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i
          documenti. 
                6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da
          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del
          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo
          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
          disavanzo di amministrazione.». 
              - Si riporta l'art. 141, del citato decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art. 141 (Scioglimento e  sospensione  dei  consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: 
                  a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione
          o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                  b) quando non possa essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                    1) impedimento permanente, rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                    2) dimissioni del sindaco o del presidente  della
          provincia; 
                    3)  cessazione  dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                    4)   riduzione   dell'organo   assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                  c)  quando  non  sia  approvato  nei   termini   il
          bilancio; 
                  c-bis) nelle ipotesi in cui gli  enti  territoriali
          al  di  sopra  dei  mille  abitanti  siano  sprovvisti  dei
          relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 
                2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
                2-bis. Nell'ipotesi di cui alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
                3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
                4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
                5. I consiglieri cessati  dalla  carica  per  effetto
          dello scioglimento  continuano  ad  esercitare,  fino  alla
          nomina  dei  successori,   gli   incarichi   esterni   loro
          eventualmente attribuiti. 
                6.  Al  decreto  di  scioglimento  e'   allegata   la
          relazione   del   Ministro   contenente   i   motivi    del
          provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e'
          data immediata comunicazione al Parlamento. Il  decreto  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
                7. Iniziata la procedura di cui ai  commi  precedenti
          ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
                8.  Ove  non  diversamente   previsto   dalle   leggi
          regionali le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
          cui all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  l'art.  9,   comma   1-quinquies,   del
          decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113  (Misure  finanziarie
          urgenti  per  gli  enti  territoriali  e  il   territorio),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160: 
                «Art. 9 (Prospetto verifica pareggio  di  bilancio  e
          norme  sul  pareggio  di  bilancio  atte  a   favorire   la
          crescita). - (Omissis). 
                1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei  termini
          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei
          rendiconti e del bilancio consolidato, nonche'  di  mancato
          invio,  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto   per
          l'approvazione, dei relativi dati  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati  per  voce
          del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma
          restando per gli enti locali che non rispettano  i  termini
          per  l'approvazione  dei  bilanci  di  previsione   e   dei
          rendiconti la procedura prevista dall'art.  141  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          non  possono  procedere  ad  assunzioni  di   personale   a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto, fino a  quando  non
          abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto  di  stipulare
          contratti  di  servizio  con  soggetti   privati   che   si
          configurino come elusivi della disposizione del  precedente
          periodo. 
                (Omissis).».