Art. 11
Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del
Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale ((delle regioni)), nell'ambito del
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria,
sulla base degli ((indirizzi regionali)) e in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale, non puo' superare il valore
della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23
marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista
dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I
predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale,
di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario
regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le
risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75,)) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in
servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento
di spesa del 5 per cento e' subordinato all'adozione di una
metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con
l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di
collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni. La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti
comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e
ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono
ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un
ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa gia'
sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano la spesa
dei propri enti del servizio sanitario in conformita' a quanto e'
previsto dal comma 1.
((4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si
applicano alle regioni e alle Province autonome che provvedono al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario
nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale
del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica» sono soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico del turn
over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti vincoli» sono
sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita
un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza degli
alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in possesso
dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; c)
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e
della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane,
tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello universitario in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli
alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e
comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli
Istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6,
primo periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come
modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei
direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di
rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati e'
proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da
attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le regioni
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente della
regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di
merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo
ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente
comma per le regioni commissariate puo' essere estesa alle regioni
sottoposte ai piani di rientro.))
Riferimenti normativi
L'Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano reca: «Intesa, ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione
dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 71 della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010):
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
71. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del
Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel
triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le
spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non superino per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno
2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si
considerano anche le spese per il personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma, le spese per il personale sono considerate
al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati
relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale
totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati,
nonche' le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca
finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti
locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa
del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del
2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le
spese di personale e le entrate correnti considerate al
netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria,
come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7
del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il
medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al
comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
Il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 reca:
«Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 516 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.):
«516. Le misure di cui al comma 515 devono
riguardare, in particolare:
a) la revisione del sistema di compartecipazione
alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di
promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure;
b) il rispetto degli obblighi di programmazione a
livello nazionale e regionale in coerenza con il processo
di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta
ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare
riferimento alla cronicita' e alle liste d'attesa;
c) la valutazione dei fabbisogni del personale del
Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla
programmazione della formazione di base e specialistica e
sulle necessita' assunzionali, ivi comprendendo
l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al
personale;
d) l'implementazione di infrastrutture e modelli
organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di
interconnessione dei sistemi informativi del Servizio
sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso
seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i
diversi livelli assistenziali del territorio nazionale
tenendo conto delle infrastrutture gia' disponibili
nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo
sanitario elettronico;
e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
f) il miglioramento dell'efficienza e
dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e
l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori
privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a
controlli di esiti e di valutazione con sistema di
indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto
previsto dall'art. 15, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
g) la valutazione del fabbisogno di interventi
infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.».
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
«Art. 12-bis (Ricerca sanitaria). - 1. La ricerca
sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di
salute, individuato con un apposito programma di ricerca
previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con
riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma
nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
elabora il programma di ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca
scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla
quota di cui all'art. 12, comma 2.
4. Il Programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di
funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi
sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e
individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione
dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita'
economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da
agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata
valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a
migliorare la integrazione multiprofessionale e la
continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione
sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a
migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli
utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la
loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli
interventi appropriati per la implementazione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la
verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
ricerca corrente e' attuata tramite i progetti
istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma
seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di
favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o
convenzioni, le universita', il Consiglio nazionale delle
ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati,
nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della
sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca
nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri
interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati
delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della
funzione di vigilanza sull'attuazione del programma
nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e
delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
e 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei
requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un
registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti
territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il
Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la
ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del
Ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei
progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della
sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di
sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante
interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione
tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della
ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga
sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la
predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui
al presente articolo, possono assumere la responsabilita'
della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.»
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 73 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e
72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e'
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio , la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto del predetto vincolo.».
- Per l'art. 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016
si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.
183), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Organi). - (Omissis).
6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite
di diploma di laurea magistrale o equivalente, di
comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica
veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza
degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea rilasciato ai sensi
dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o
magistrale;
c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore della sanita' pubblica
veterinaria nazionale ovvero internazionale e della
sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori,
con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore
pubblico o nel settore privato;
d) master o specializzazione di livello universitario
in materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene e
sicurezza degli alimenti.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e'
regolato con contratto di diritto privato, non superiore a
cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore
generale, se professore o ricercatore universitario, e'
collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
7. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore
amministrativo e da un direttore sanitario medico
veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti
previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio e'
composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove
l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di
quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
devono essere iscritti nel registro di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori
dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, in quanto compatibili con il
presente decreto legislativo.».
Il decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509 reca: »Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei».
- Per l'art. 1, comma 2-bis del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171 si veda nelle note all'art. 3.
- Per l'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171 si veda nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti al decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».