Art. 12
Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di
medicina generale
1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del
mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e
2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
((2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica
iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle
seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno
del corso di formazione specialistica nonche', qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;
b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;
c) dopo il comma 548 sono aggiunti i seguenti:
«548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei
limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente,
possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono
utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di
formazione medica specialistica. Il contratto non puo' avere durata
superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica,
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi
5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e puo' essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del
titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo
non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso
di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del
contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi
assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla
prestazione lavorativa resa e commisurato alle attivita'
assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attivita'
assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia
raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle
attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito
e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la
durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti
alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione
specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita'
interessate sono definite le modalita' di svolgimento della
formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici della scuola di specializzazione universitaria. La
formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e'
svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purche'
accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368
del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno
diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del
decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il
trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo
carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a
quello gia' previsto dal contratto di formazione specialistica, e'
rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data
del conseguimento del relativo titolo di formazione medica
specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma
sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.
548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e' subordinata al
previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni
di personale;
b) indisponibilita' di risorse umane all'interno dei medesimi
aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico
o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a
tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c),
rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati
nelle graduatorie stesse;
e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie,
successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime
funzioni».))
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia
abilitati all'esercizio professionale e gia' risultati idonei al
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle
funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per
almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni
antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione
specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via
prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il
maggior punteggio per anzianita' di servizio maturata nello
svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla
base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente
per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia'
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono
interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in
via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il
numero massimo di candidati ammessi al corso e' determinato entro i
limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli
oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di
organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale
fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso
2020-2022, e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col
vincolo di pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo
Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive
carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del
numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di
rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
b) al comma 2, le parole ((«possono prevedere limitazioni del
massimale di assistiti in carico ovvero ))organizzare i corsi a tempo
parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono
limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore
settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo
nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale,
garantendo».
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)(( (soppressa) ));
b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole(( «sulla base di
accordi regionali o aziendali» ))sono aggiunte le seguenti: «,
potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in
carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la presenza
oltre che del collaboratore di studio, anche di personale
infermieristico ((e dello psicologo)), senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica»;
b) dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente: «m-quater)
fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalita'
e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinche'
sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico
nonche' specifiche misure ((alternative volte a compensare
l'eventuale)) rinuncia agli incarichi assegnati.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (Regolamento recante gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo.):
«Art. 7 (Entrata in vigore e disposizioni
transitorie). - (Omissis).
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla
sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, il decreto
ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, e' abrogato, fatta
eccezione per l'art. 2 che continua ad applicarsi, a norma
del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.».
Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445
reca: «Regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo. Modifica al D.M. 9 settembre 1957, e
successive modificazioni ed integrazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 547 e 548
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come
modificati dalla presente legge:
«547. I medici e i medici veterinari iscritti
all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata.
548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici e dei medici veterinari di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei
medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla data
di scadenza del bando.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 5 e 6 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 24. - (Omissis).
5. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta
giorni lavorativi consecutivi per servizio militare,
gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui
alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
6. Non determinano interruzione della formazione, e non
devono essere recuperate, le assenze per motivi personali,
preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore,
che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di
formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli
obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione
della borsa di studio.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 della direttiva 30
settembre 2005 n. 36/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali):
«Art. 22 (Disposizioni comuni sulla formazione). -
Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34,
35, 38, 40, 44 e 46:
a) gli Stati membri possono autorizzare una
formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle
autorita' competenti; queste ultime fanno si' che la durata
complessiva, il livello e la qualita' di siffatta
formazione non siano inferiori a quelli della formazione
continua a tempo pieno;
b) gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie
procedure specifiche, assicurano, favorendo l'aggiornamento
professionale continuo, la possibilita', per i
professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di
applicazione del capo III del presente titolo, di
aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze
in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed
efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della
professione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure
adottate a norma del primo comma, lettera b), entro il 18
gennaio 2016.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 43.
1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica con il
compito di determinare gli standard per l'accreditamento
delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole
specialita', di determinare e di verificare i requisiti di
idoneita' della rete formativa e delle singole strutture
che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati
della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita'
per assicurare la qualita' della formazione, in conformita'
alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della
determinazione dei requisiti di idoneita' della rete
formativa si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle
attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
accesso alla lettura professionale nazionale e
internazionale;
b) di un numero e di una varieta' di procedure
pratiche sufficienti per un addestramento completo alla
professione;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici
collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialita' affini e di
servizi che permettono un approccio formativo
multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di
qualita' delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e
medici in formazione specialistica di cui all'art. 38,
comma 1.
2. L'accreditamento delle singole strutture e'
disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1,
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
3. L'Osservatorio nazionale e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) tre rappresentanti del Ministero della sanita';
c) tre presidi della facolta' di medicina e
chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei
rettori;
d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
e) tre rappresentanti dei medici in formazione
specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
di specializzazione con modalita' definite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei
rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte
dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica
nominati, su designazione delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle
tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di
specializzazione.
4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
fra il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e
dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le
sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 37, 38 e 39
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 37.
1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico
stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti .
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico
in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi
di formazione o il superamento del periodo di comporto in
caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per
il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 38.
1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in
formazione specialistica si impegna a seguire, con
profitto, il programma di formazione svolgendo le attivita'
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e
regolamenti didattici determinati secondo la normativa
vigente in materia, in conformita' alle indicazioni
dell'Unione europea. Ogni attivita' formativa e
assistenziale dei medici in formazione specialistica si
svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal
consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata
qualificazione scientifica, di adeguato curriculum
professionale, di documentata capacita'
didattico-formativa. Il numero di medici in formazione
specialistica per tutore non puo' essere superiore a 3 e
varia secondo le caratteristiche delle diverse
specializzazioni.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la
rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa,
nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi
pratici che essi devono aver personalmente eseguito per
essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono
preventivamente determinati dal consiglio della scuola in
conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le
aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il programma generale di formazione della
scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del
medico all'inizio del periodo di formazione ed e'
aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita'
didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di
formazione del medico stesso.
3. La formazione del medico specialista implica la
partecipazione guidata alla totalita' delle attivita'
mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato
dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione
di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con
autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di
intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti
responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
medico in formazione specialistica e' sostitutiva del
personale di ruolo.
4. I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti
assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il
medico in formazione specialistica deve eseguire sono
concordati dal Consiglio della scuola con la direzione
sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture
delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
formazione sulla base del programma formativo personale di
cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono
illustrati e certificati, controfirmati dal medico in
formazione specialistica, su un apposito libretto personale
di formazione, a cura del dirigente responsabile
dell'unita' operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica volta per volta espleta le
attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
cui al comma 2.
5. L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti
sanitari nei confronti dei medici in formazione
specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
il conferimento di incarichi comportanti direzione di
struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo
livello dirigenziale.
Art. 39.
1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la
durata legale del corso, e' corrisposto un trattamento
economico annuo onnicomprensivo.
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte
fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire
dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
dalle universita' presso cui operano le scuole di
specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del Decreto legge 14
dicembre 2018 n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
formazione specifica in medicina generale). - 1. Fino al 31
dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei
medici di medicina generale, nelle more di una revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica i
laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale, iscritti al corso di formazione specifica in
medicina generale, possono partecipare all'assegnazione
degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo
collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale. La loro
assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella
dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri
medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento
nella graduatoria regionale, in forza di altra
disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli
incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il
requisito del possesso dell'attestato d'idoneita'
all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il
mancato conseguimento del diploma di formazione specifica
in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza fatti salvi i periodi di sospensione
previsti dall'art. 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla
graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale
incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, prevedono limitazioni del massimale degli
assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire
nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono
organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in
ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione
delle attivita' assistenziali non pregiudichino la corretta
partecipazione alle attivita' didattiche previste per il
completamento del corso di formazione specifica in medicina
generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo
nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per
l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici
iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli
incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di
remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di
cui al presente comma, si applicano quelli previsti
dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le
sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti
con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3 del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24. - (Omissis).
3. La formazione a tempo pieno, implica la
partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del
servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le
guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale
formazione pratica e teorica tutta la sua attivita'
professionale per l'intera durata della normale settimana
lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza
del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di
dipendenza o lavoro convenzionale ne' con il Servizio
sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni e
le province autonome possono organizzare corsi a tempo
parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda
qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia
abbreviata rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia
inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) (abrogata);
e) (abrogata).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione
delle prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e'
liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un
limite massimo di assistiti per medico, ha validita'
annuale ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali ed accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale
del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per
l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e
degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni
funzionali territoriali, che condividono, in forma
strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,
anche per il tramite del distretto sanitario, forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i
criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i
requisiti e le modalita' con cui le regioni provvedono alla
dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un
incremento del numero massimo di assistiti in carico ad
ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la
presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di
personale infermieristico, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le
quali le aziende sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i
programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla
lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante
al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende
sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di
specifiche attivita' assistenziali, con particolare
riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo
modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito
regionale;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo
equipollente, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto.
Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque
riservata una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un
adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico
impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del
diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di
pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale
avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta
annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca
d'interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici
convenzionati a societa', anche cooperative, anche al fine
di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le
funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione
interprofessionale dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di
cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione;
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche;
m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera
0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici
inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il
servizio nelle zone carenti di personale medico nonche'
specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli
incarichi assegnati.