Art. 17
Garanzia sviluppo media impresa
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione
speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a
copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di
importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata
ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e
finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni
materiali. A tal fine, la dotazione del fondo e' incrementata di 150
milioni (( di euro )) per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le
condizioni i criteri e le modalita' di accesso alla garanzia della
sezione speciale.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti
l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa e' elevato,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di
euro.».
(( 2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario
finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo
periodo, non puo' essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 26 luglio 2014, e'
abrogato. ))
3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate
a valere (( sulla sezione speciale )) di cui al decreto del Ministro
delle attivita' produttive e Ministro per l'innovazione e le
tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con
la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al
Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono
utilizzate per le finalita' generali del predetto Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 50.