Art. 18
Norme in materia di semplificazione per la gestione
del Fondo di garanzia per le PMI
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, alla lettera r) il secondo periodo e' soppresso.
2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' gia' disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e
dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane
in vigore (( fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto
dalla delibera )).
3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di
finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita'
del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il
tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti
di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come
definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di
attivita' ammissibili all'intervento del Fondo.
4. Ai fini di cui al comma 3:
a) per social lending si intende lo strumento attraverso il quale
una pluralita' di soggetti puo' richiedere a una pluralita' di
potenziali finanziatori, (( compresi investitori istituzionali, ))
tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o
per finanziare un progetto;
b) per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale
famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme
on-line, da una pluralita' di investitori.
5. La garanzia di cui al comma 3 e' richiesta, per conto e
nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3,
dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding
preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione
effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di
cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che
deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto
finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalita' di
retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti ((
dall'eventuale )) escussione e liquidazione della garanzia, nonche' i
criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui
al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalita' di
determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilita' del
modello di valutazione della rischiosita' dei prenditori, il rispetto
delle norme che regolano le attivita' riservate dalla legge a
particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del
risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla
normativa tecnica della Banca d'Italia.