(( Art. 18 bis 
 
Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28  maggio  1981,
  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
  n. 394 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Le  iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla   loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati  anche  diversi  da
quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie
nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea
in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e  comunque  in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti  di  Stato».
))